Cass. pen. n. 11100 del 12 marzo 2008
Testo massima n. 1
In tema di testimonianza indiretta, l'inutilizzabilità della deposizione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame (art. 195, comma settimo, c.p.p.) opera, in caso di giudizio abbreviato, solo nell'ipotesi in cui la parte abbia subordinato l'accesso al rito ad un'integrazione probatoria costituita dall'assunzione del teste indiretto e se, nonostante l'audizione, sia rimasta non individuata la fonte dell'informazione.
Testo massima n. 2
In tema di testimonianza indiretta, la parte ha il diritto di ottenere l'ammissione del teste indiretto anche se non viene indicata la fonte dell'informazione, in quanto la previsione di inutilizzabilità contemplata dall'art. 195, comma settimo, c.p.p. opera solo dopo l'assunzione della testimonianza.
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