14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1151 del 13 gennaio 2006
Testo massima n. 1
In tema di prova testimoniale, l’inutilizzabilità della dichiarazione « de relato» resa dal testimone deriva esclusivamente dall’inosservanza della disposizione del comma primo dell’articolo 195 cod. proc.pen., allorchè il giudice, « richiesto dalla parte» non abbia disposto che sia chiamata a deporre l’altra persona a cui si è riferito il testimone per la conoscenza dei fatti. In mancanza della richiesta di parte, il giudice può anche esercitare il potere d’ufficio conferitogli dall’articolo 507 cod. proc.pen. [ richiamato dall’art.195, comma secondo, c.p.p. ], ma la circostanza che egli non ritenga di avvalersi di tale potere non comporta l’inutilizzabilità della dichiarazione «de relato».
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