Cass. civ. n. 27421 del 26 settembre 2023
Testo massima n. 1
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Ordine di pagamento diretto al terzo ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 – Azione di ripetizione dell’indebito del contribuente – Legittimazione passiva dell’accipiens – Fondamento.
Nel caso in cui, dopo l'esecuzione dell'ordine di pagamento diretto al terzo ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, la somma pagata risulti non dovuta, unico legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal contribuente è l'agente della riscossione, dal momento che l'azione restitutoria ex art. 2033 c.c., avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.