Cass. pen. n. 3753 del 27 marzo 1992

Testo massima n. 1


A seguito della sentenza 31 gennaio 1992, n. 24 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195 comma quarto c.p.p. è ammessa la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria anche sul contenuto delle dichiarazioni, ad essa rese, che non possono essere confermate dal dichiarante per morte, infermità o irreperibilità, a nulla rilevando che, successivamente ad esse il dichiarante sia divenuto coimputato.

Testo massima n. 2


Salvo che all'esclusivo fine di contestazione della nuova testimonianza, la lettura dei verbali di polizia giudiziaria in dibattimento non è consentita neanche dopo la sentenza 31 gennaio 1992, n. 24 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, comma quarto, c.p.p. in tema di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di P.G.

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