Cass. pen. n. 35426 del 16 settembre 2008
Testo massima n. 1
In tema di testimonianza indiretta, il divieto di utilizzazione di cui all'art. 195, comma settimo, c.p.p. non opera allorquando il teste indiretto non sia in grado di indicare, al di là del solo nome di battesimo, la persona da cui abbia appreso la notizia dei fatti illeciti, giacché tale «indicazione » non va intesa come informazione completa sui dati anagrafici e sull'indirizzo della persona, dalla quale la notizia proviene, bensì come dato oggettivo, in forza del quale risulti indubitabile la sua reale esistenza quale soggetto costituente fonte originaria e diretta della notizia.
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