Cass. pen. n. 32144 del 26 settembre 2002

Testo massima n. 1


In tema di testimonianza indiretta, deve considerarsi tassativa l'elencazione dei casi in cui, divenendo impossibile l'esame del soggetto indicato quale fonte primaria (per morte, infermità o irreperibilità), la norma di cui al comma 3 dell'art. 195 c.p.p. consente l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dal testimone de relato. Ne consegue che, in ogni ipotesi ove la concreta impossibilità dell'esame dipenda da circostanze diverse, e sempre che vi sia stata richiesta di parte per l'audizione del soggetto di riferimento, la testimonianza indiretta deve considerarsi inutilizzabile. (Fattispecie concernente l'utilizzazione delle dichiarazioni de relato di adulti i quali avevano raccolto le confidenze di una minore vittima di abusi sessuali, senza che quest'ultima fosse ascoltata, sulla base di relazione peritale che segnalava l'avvio di un meccanismo di rimozione dell'accaduto da parte dell'interessata; la Corte per altro, rilevato che non risultava esservi stata richiesta delle parti per l'esame della persona offesa, ha ritenuto nella specie utilizzabili le testimonianze de relato).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi