Cass. pen. n. 2744 del 14 dicembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale pandemica - Procedimento cartolare in appello - Conclusioni scritte del procuratore generale - Invio telematico in formato non nativo "pdf" - Nullità o inesistenza - Esclusione - Ragioni.


Nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, l'invio telematico delle conclusioni scritte del procuratore generale, previsto dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, mediante documento scansionato anziché su "file" in formato "pdf" nativo con firma digitale non integra alcuna nullità, ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per mancata partecipazione al procedimento del pubblico ministero, né tantomeno un'ipotesi di inesistenza, in mancanza di espresse previsioni di legge che impongano l'osservanza delle suddette specifiche modalità esecutive per l'inoltro di tali atti.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 43706 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis
Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE