Cass. civ. n. 27442 del 27 settembre 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Compenso del curatore - Art. 146 d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di anticipazione erariale delle spese e dei compensi - Applicabilità al caso del fallimento con attivo insufficiente.


In tema di fallimento, la regola dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. T.U. "Spese di giustizia"), in forza della quale qualora tra i beni compresi nel fallimento non vi sia denaro per gli atti richiesti dalla legge le spese ed onorari del curatore sono anticipati dall'erario, ancorché dettata per il caso tipico del fallimento privo di attivo, si estende per identità di ratio al caso del fallimento con attivo insufficiente; la somma liquidabile al curatore va computata al netto degli oneri fiscali (compresi Iva e accessori), essendo il curatore un ausiliario di giustizia che ripete i suoi poteri dal tribunale fallimentare, esercitandoli su un piano pubblicistico e nell'ambito di un processo, con criteri, modalità e responsabilità particolari, estranei a quelli che caratterizzano la prestazione dell'attività professionale vera e propria.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 117
Legge Falliment. art. 39 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 146 CORTE COST. PENDENTE

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