Cass. pen. n. 27446 del 08 marzo 2024
Testo massima n. 1
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Restituzioni ai soci dei versamenti in conto capitale - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Configurabilità - Sussistenza - Restituzione ai soci di versamenti effettuati a titolo di mutuo - Bancarotta preferenziale - Configurabilità - Ragioni.
In tema di reati fallimentari, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione), integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo, determinando il sorgere in capo a questi ultimi di un credito chirografario, effettivo ed esigibile, integra la fattispecie di bancarotta preferenziale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 216 com. 3
Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.