Cass. civ. n. 2746 del 30 gennaio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Giudizio tributario - Art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Valutazione della prova in coerenza con la normativa tributaria sostanziale - Presunzioni legali - Compatibilità - Sussistenza.


In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova "comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale", non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31878 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Legge 31/08/2022 num. 130 art. 6
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST.

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