Cass. civ. n. 27475 del 27 settembre 2023

Testo massima n. 1


COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione complementare - Integrazione nel territorio nazionale - Apprezzabile sforzo di inserimento - Sufficienza - Fattispecie.


In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione complementare, non aveva ritenuto provato il livello di integrazione del cittadino straniero, nonostante la produzione di numerose certificazioni relative a plurime attività lavorative a tempo determinato, corsi di formazione professionale e l'iscrizione ad un'autoscuola per il conseguimento della patente di guida).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21240 del 2020

Normativa correlata

Costituzione art. 10
Decreto Legge 21/10/2020 num. 130
Legge 18/12/2020 num. 173
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

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