Cass. pen. n. 2750 del 03 ottobre 2023
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE - Udienza preliminare - Declaratoria di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare - Decorrenza "ex novo" del termini di durata massima - Esclusione - Ragioni.
I termini di durata massima della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l'esecuzione della misura e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nel corso dell'udienza preliminare sia dichiarata la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza medesima, perché la declaratoria di nullità interviene nella stessa fase non ancora conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 418 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 com. 4 CORTE COST.