Cass. pen. n. 27546 del 03 aprile 2023

Testo massima n. 1


NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE - Decreto di citazione in appello - Notificazione in luogo diverso dal domicilio eletto o dichiarato - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Nullità assoluta - Condizioni - Fattispecie.


In tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione avvenuta presso il domicilio precedentemente eletto dall'imputato - lo studio del difensore di fiducia poi revocato - piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato - l'abitazione di residenza -, rilevando che i nuovi difensori di fiducia dell'imputato nulla avevano eccepito davanti ai giudici di appello e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione di una tale assoluta inidoneità della notifica).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 15081 del 2010

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C)
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

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