Cass. pen. n. 20252 del 14 maggio 2009

Testo massima n. 1


Non v'è incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per le "persone idonee" indicate dal minore ed ammesse dall'autorità giudiziaria procedente a presenziare al suo esame (art. 609 decies, c.p.), in quanto hanno la funzione di assicurare l'assistenza affettiva e psicologica del minore stesso. (Fattispecie nella quale l'assistenza era curata da una psicomotricista - logopedista che aveva seguito la vittima per problemi legati al bilinguismo ed all'obesità).

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