Cass. civ. n. 27586 del 29 settembre 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Avvocato del fallimento - Compensi per prestazioni giudiziali - Decreto di liquidazione del giudice delegato - Liquidazione delle spese legali da parte del giudice della causa - Rapporti.


In tema di fallimento, qualora il giudice della causa in cui si sia costituita la procedura fallimentare liquidi a titolo di spese legali un importo maggiore rispetto a quello individuato dal giudice delegato su istanza del difensore e la pronuncia passi in giudicato, quest'ultimo

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4269 del 2016

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 25
Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 6

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