Cass. pen. n. 27587 del 19 aprile 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Sospensione condizionale della pena - Violazione dell’art. 165, comma quinto, cod. pen. - Ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni.
E' impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza di patteggiamento che, in relazione ai reati indicati dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. - modificato, in adesione alle indicazioni sovranazionali, dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 e ulteriormente "rafforzato" dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, al fine di prevenire il rischio di recidiva e di limitare al potere di intervento del giudice sul contenuto dell'accordo negoziale, rimesso alla discrezionalità delle parti -, abbia applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena non subordinato all'adempimento dell'obbligo di partecipazione a specifici corsi di recupero previsto dalla stessa norma, in quanto si tratta di un vizio riconducibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., al concetto di pena illegale. (In applicazione del principio, la Corte ha evidenziato che la statuizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. deve essere interpretata bilanciando le esigenze di celerità e deflazione del rito del patteggiamento con il principio di cui all'art. 111, comma 7, Cost.).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 165 com. 5
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST.
Legge 19/07/1969 num. 69
Legge 27/09/2021 num. 134 PENDENTE