Cass. civ. n. 27646 del 29 settembre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Prova del requisito ex art. 27 bis, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 600 del 1973 - Certificazione ex art. 27 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 - Contenuto.


Ai fini della prova del requisito di cui all'art. 27 bis, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973, per l'esenzione dalla ritenuta d'imposta di cui al comma 3 del medesimo art. 27 bis è sufficiente che la certificazione ivi prevista attesti l'assoggettabilità di carattere generale della società alle imposte sul reddito nello Stato di residenza, senza fruizione di regimi di esonero e da intendersi soddisfatta indipendentemente da agevolazioni comunque compatibili con la normativa unionale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4771 del 2017

Normativa correlata

Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis com. 1 lett. C
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis com. 3
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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