Cass. pen. n. 27654 del 09 luglio 2024
Testo massima n. 1
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Motivo facoltativo di rifiuto della consegna di cui all’art. 18-bis, legge n. 69 del 2005 - Procedura per la concentrazione di procedimenti paralleli di cui al d.lgs. n. 29 del 2016 - Deducibilità della questione relativa alla pendenza di un procedimento “parallelo” nel procedimento relativo alla consegna - Esclusione - Autorità deputata all’esame di tale questione - Individuazione.
In tema di mandato di arresto europeo, le questioni concorrenti, relative, rispettivamente, al motivo di rifiuto facoltativo della consegna, di cui all'art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificata dall'art. 6, comma 5, lett. b), legge 4 ottobre 2019, n. 117, e alla pendenza di procedimenti paralleli, regolamentata dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29, non possono essere prospettate congiuntamente alla Corte di appello investita della decisione di consegna, cui spetta, ove dedotta, soltanto la valutazione della sussistenza dell'indicato motivo di rifiuto facoltativo, rientrando, ex art. 4 del citato d.lgs. n. 29 del 2016, nella competenza dell'«autorità giudiziaria procedente», da identificare in quella deputata a trattare il procedimento interno rispetto al quale si pone il conflitto di giurisdizione, l'avvio del meccanismo procedurale funzionale alla concentrazione dei procedimenti.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis com. 1 lett. B CORTE COST.
Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 29
Legge 04/10/2019 num. 1176 com. 5 lett. B