Cass. pen. n. 27727 del 12 maggio 2023

Testo massima n. 1


CORTE DI ASSISE (Cod. proc. pen. 1930) - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA CORTE - GIUDICI POPOLARI (GIURATI) - Superamento del limite massimo del sessantacinquesimo anno di età nel corso del processo - Perdita della capacità giurisdizionale - Esclusione - Ragioni.


In tema di processo dinanzi alla Corte di assise, il superamento, durante il suo svolgimento, del sessantacinquesimo anno di età da parte del giudice popolare non determina alcuna nullità per vizio di composizione del collegio giudicante, in quanto il requisito anagrafico, pur rilevando ai fini dell'acquisto della qualità di giudice, deve sussistere al momento dell'inserimento nelle liste comunali e permanere fino all'estrazione dei nominativi dei componenti chiamati a formare le giurie popolari della sessione. (Vedi: n. 5284 del 23/03/1998,

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 14209 del 2002

Normativa correlata

Legge 01/04/1951 num. 287 art. 25 com. 4 CORTE COST.
Legge 01/04/1951 num. 287 art. 25 com. 5 CORTE COST.
Legge 01/04/1951 num. 287 art. 13
Legge 01/04/1951 num. 287 art. 26 CORTE COST.
Legge 01/04/1951 num. 287 art. 33

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