Cass. civ. n. 1507 del 22 maggio 1974

Testo massima n. 1


In forza del secondo comma dell'art. 1106 c.c. i partecipanti alla comunione possono deliberare, con la maggioranza indicata dal primo comma (e cioè calcolata secondo il valore delle quote) della medesima disposizione, la delegazione dell'amministrazione della cosa comune a uno di loro o ad un terzo.

Testo massima n. 2


La comunicazione della delibera assembleare di una comunione è atto preordinato a dare notizia agli assenti del contenuto della delibera stessa, ai fini della decorrenza del termine per impugnarla (art. 1109, ultimo comma c.c.), ma è del tutto estranea al procedimento formativo della volontà collegiale. I suoi eventuali vizi, pertanto, possono avere rilevanza ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, ma non per derivarne l'invalidità della delibera.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE