Cass. pen. n. 2776 del 20 novembre 2024
Testo massima n. 1
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA', DIFESA O REVERENZA - Energia elettrica -
Sopravvenuta procedibilità a querela del reato per effetto della novella di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., comportante la procedibilità d'ufficio del delitto - Possibilità - Limiti - Indicazione. In tema di furto, nel caso in cui il delitto abbia ad oggetto energia elettrica e l'azione penale risulti esercitata antecedentemente al 30/03/2023, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte, con riguardo alla procedibilità, dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentita al pubblico ministero la contestazione suppletiva dell'aggravante della destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio, di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., comportante la procedibilità d'ufficio del delitto, entro la prima udienza dibattimentale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 PENDENTE