Cass. civ. n. 27764 del 02 ottobre 2023
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI Accordo sindacale di prossimità ex art. 8, comma 1, d.l. n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011 - Presupposti - Derogabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
L'accordo sindacale di prossimità, ex art. 8, comma 1, d.l. n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011, è configurabile solo ove concorrano tutti gli specifici presupposti ai quali la norma lo condiziona, stante il suo carattere eccezionale evidenziato dalla possibilità che esso, a differenza dell'ordinario contratto aziendale, deroghi alle disposizioni di legge e di contratto collettivo con efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori interessati. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la ricorrenza di un accordo di prossimità, non essendo il requisito di rappresentatività e il criterio maggioritario delle rappresentanze sindacali che avevano sottoscritto l'accordo surrogabile attraverso la dimostrazione dell'adesione maggioritaria dei lavoratori al contenuto dello stesso).
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2069
Cod. Civ. art. 2077