Cass. civ. n. 27831 del 02 ottobre 2023

Testo massima n. 1


COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Patologia sopravvenuta - Dovere del giudice di valutare i rischi per la salute in caso di rimpatrio - Fattispecie.


In tema di protezione umanitaria, ove il ricorrente alleghi di essere affetto da patologie, psichiche o fisiche, sopravvenute nel corso del giudizio, il giudice è tenuto a valutare se le stesse siano assistite da adeguata dimostrazione e, in caso di esito positivo, se esse mettano a rischio il suo diritto alla salute in caso di rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione complementare, aveva omesso di valutare i documenti, prodotti dal ricorrente nel corso del giudizio d'appello, dai quali emergeva che lo stesso soffriva di disturbi schizofrenici).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13765 del 2020

Normativa correlata

Costituzione art. 32
Costituzione art. 10
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

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