Cass. pen. n. 2785 del 12 ottobre 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Memorie ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. su temi nuovi non introdotti con l’atto introduttivo – Legittimità - Esclusione.
Nel procedimento di esecuzione non è consentito estendere, con le memorie di parte di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., l'ambito valutativo del giudizio oltre il perimetro delineato dall'atto introduttivo della procedura.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST.