Cass. pen. n. 2785 del 12 ottobre 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Memorie ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. su temi nuovi non introdotti con l’atto introduttivo – Legittimità - Esclusione.


Nel procedimento di esecuzione non è consentito estendere, con le memorie di parte di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., l'ambito valutativo del giudizio oltre il perimetro delineato dall'atto introduttivo della procedura.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 30240 del 2016

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST.

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