Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8232 del 29 agosto 1997

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8232 del 29 agosto 1997

Testo massima n. 1

Dalla disamina della [ complessa ] disciplina delle nullità processuali può desumersi il principio generale secondo cui la mancanza di una pronuncia «costitutiva» di nullità da parte del giudice procedente consente, all’atto processuale viziato [ in via assoluta o relativa ], di produrre, comunque, i suoi effetti, con la conseguenza che, al fine di addivenire alla detta pronuncia, il giudicante deve rilevare la nullità, se assoluta, [ al più tardi ] prima di pronunziarsi nel merito della res dubia, e, se relativa, per effetto della tempestiva denunzia fattane dalla parte [ che non vi abbia dato causa ] nei termini di cui all’art. 157 [ e, comunque, prima della sentenza ]. La mancanza di tale attività di rilevazione da parte del giudice di primo grado comporta la formazione, in seno alla resa pronuncia di merito, di una sottostante ed implicita statuizione di regolarità formale del processo, rimediabile soltanto attraverso il tempestivo esperimento dei rituali mezzi di impugnazione [ non totalmente devolutivi ] dell’appello e del ricorso per cassazione, il cui utile esercizio postula una specifica, espressa deduzione dell’errore che si assume viziare la pronuncia impugnata, pena la formazione di un giudicato [ cosiddetto «interno» ], ostativo, per il giudice del gravame, ad ogni ulteriore verifica ex officio della regolarità del primo giudizio [ salve le ipotesi tassativamente previste dagli artt. 354 e 375 c.p.c. ].

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze