Cass. civ. n. 23851 del 15 novembre 2011

Testo massima n. 1


Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, la nullità della consulenza tecnica d'ufficio derivante dal fatto che il consulente si sia avvalso di scritture di comparazione non preventivamente indicate dal giudice (in mancanza di accordo delle parti), a norma dell'art. 217 secondo comma c.p.c., resta sanata, ai sensi dell'art. 157 c.p.c. se non dedotta dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della consulenza stessa.

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