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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9553 del 1 luglio 2002

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9553 del 1 luglio 2002

Testo massima n. 1

In tema di incapacità a testimoniare, la sanatoria, prevista dall’art. 157, comma secondo, c.p.c., della nullità della deposizione resa da teste incapace, per decadenza della parte interessata dalla facoltà di eccepire il vizio, risponde a un principio di ordine pubblico, rappresentato dall’esigenza di speditezza del procedimento, i cui atti non possono restare esposti ad eccezioni di nullità per un periodo di tempo indefinito. Ne consegue che la decadenza della parte dalla eccezione di nullità e la corrispondente sanatoria della nullità dell’atto sono rilevabili di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento [ salva la preclusione da giudicato ] e possono, quindi, essere prospettate per la prima volta anche nel giudizio di legittimità.

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