Cass. civ. n. 7919 del 22 luglio 1999
Testo massima n. 1
Il divieto di nuovi mezzi di prova in grado di appello, sancito dall'art. 437, secondo comma, c.p.c., si riferisce solo alle prove costituende, richiedenti una ulteriore attività processuale, e non anche a nuovi documenti la cui produzione è ammissibile — e soggiace al regime stabilito dall'art. 157, comma secondo, c.p.c. sicché la parte interessata deve far valere eventuali nullità ad essa relative nella prima istanza o difesa successiva alla produzione stessa o alla notizia di essa — a prescindere dal carattere effettivamente «nuovo» della documentazione offerta in sede di impugnazione, se cioè questa sia, o meno, preesistente rispetto al precedente grado del giudizio.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi