Cass. civ. n. 27883 del 03 ottobre 2023
Testo massima n. 1
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI Dirigenti medici - Libera professione intramuraria - Compensi - Trattenuta ex art. 1, comma 4, lett. c) della l. n. 120 del 2007, come modif. dalla novella del 2012 - Accordo in sede di contrattazione collettiva aziendale - Necessità - Conseguenze - Obblighi delle parti ai fini della stipula - Configurabilità.
In tema di determinazione delle tariffe per l'attività libero professionale intramuraria svolta dai dirigenti medici, le Aziende sanitarie possono applicare la trattenuta di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), secondo periodo, della l. n. 120 del 2007, come modificato dal d.l. n. 158 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 189 del 2012, solo previo accordo in sede di contrattazione collettiva aziendale ed intesa con i dirigenti interessati successivi all'introduzione della norma citata, per la cui definizione le parti devono, nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede, sollecitamente attivarsi, al fine di consentire la piena operatività della trattenuta e la realizzazione delle finalità pubbliche a cui è destinata.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 CORTE COST.
Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST.
Legge 23/12/1999 num. 488 art. 28 com. 5