Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1935 del 10 febbraio 2003

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1935 del 10 febbraio 2003

Testo massima n. 1

I termini per comparire stabiliti dall’art. 163 bis c.p.c. devono essere computati dalla data di notificazione dell’atto di citazione alla data fissata in tale atto per la comparizione delle parti dinanzi al giudice, senza che la nullità della citazione per il mancato rispetto del predetto termine possa essere esclusa o sanata a causa dell’eventuale rinvio d’ufficio dell’udienza di prima comparizione, operato ex art. 168 bis, n. 4, c.p.c.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze