Cass. civ. n. 5024 del 20 maggio 1998
Testo massima n. 1
Il principio in base al quale i motivi di nullità della sentenza e del procedimento si convertono in motivi di impugnazione - ad eccezione del vizio di omessa sottoscrizione da parte del giudice, che dà luogo ad inesistenza - comporta che la nullità derivante dall'assegnazione da parte dell'attore di un termine di comparizione inferiore a quello minimo di legge (art. 164 c.p.c.), ove non rilevata dal giudice d'ufficio, deve essere fatta valere dal convenuto contumace nei limiti e nei termini dei mezzi d'impugnazione, con la conseguenza, in difetto, della formazione del giudicato.