Cass. civ. n. 5844 del 5 novembre 1981

Testo massima n. 1


I termini per comparire in giudizio, stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c., sono fissati in relazione non ai luoghi delle possibili notificazioni, ma al luogo in cui la notificazione è realmente e validamente avvenuta. Pertanto, l'accertamento della nullità della notificazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, mentre comporta la necessità di rinnovare detta notificazione (art. 291, primo comma, c.p.c.), esclude l'ipotizzabilità della nullità della citazione stessa per insufficienza del termine di comparizione. La parte che intende avvalersi della notificazione di un atto processuale ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti per la validità della medesima.

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