Cass. civ. n. 2470 del 15 marzo 1994
Testo massima n. 1
Il provvedimento di anticipazione dell'udienza fissata per la discussione della causa davanti al collegio può essere legittimamente adottato dal presidente di questo, in applicazione analogica dell'art. 163 bis, ultimo comma, c.p.c. e dell'art. 70 att. dello stesso codice di rito.