14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 120 del 11 gennaio 1986
Testo massima n. 1
Nel caso in cui l’originale dell’atto di citazione [ nella specie di appello ] presenti i requisiti previsti dall’art. 163 c.p.c., il convenuto che, nonostante la conformità all’originale dell’atto notificatogli, ivi risultante dalla relata dell’ufficiale giudiziario, ne eccepisca l’invalidità per l’incompletezza [ nella specie, perché mancante della pagina contenente l’indicazione del giudice e la data di comparizione ] è tenuto a provare tale assunto, mediante apposita certificazione dell’ufficiale giudiziario o con altri mezzi idonei, non essendo sufficiente la mera produzione in giudizio della copia incompleta.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]