Cass. civ. n. 8539 del 5 maggio 2004
Testo massima n. 1
Qualora l'atto di appello indichi un termine per comparire inferiore a quello previsto dalla legge, in mancanza di costituzione dell'appellato il giudice deve ordinare la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio e tale rinnovazione opera la sanatoria della nullità con effetto retroattivo ai sensi dell'art. 164, secondo comma, c.p.c., essendo la relativa norma compatibile con la disciplina del processo di appello.