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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3297 del 21 marzo 2000

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3297 del 21 marzo 2000

Testo massima n. 1

La mancanza della procura nell’atto di rinnovazione della notificazione della citazione originaria non induce alcuna nullità dal momento che mantiene piena validità la procura apposta sull’originario atto di citazione di cui sia stata rinnovata la notifica, poiché tale procura abilita il difensore a compiere tutti gli atti relativi al processo per il quale la stessa è conferita.

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