Cass. civ. n. 10860 del 18 maggio 2011

Testo massima n. 1


L'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato (nella specie, di riscatto agrario) siano individuati dalla legge, il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati; solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio.

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