Cass. civ. n. 2797 del 30 gennaio 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Contenzioso tributario - Conciliazione in udienza ex art. 48-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 - Ammissibilità nel giudizio di cassazione - Esclusione - Ragioni.
In tema di contenzioso tributario, nel giudizio di cassazione è inammissibile l'istanza di conciliazione in udienza, poiché il nuovo comma 4-bis dell'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dal d.lgs. n. 220 del 2023, ha esteso ai procedimenti pendenti dinanzi alla Suprema Corte, instaurati dopo il 4 gennaio 2024 (data di entrata in vigore della novella), la sola conciliazione fuori udienza e non quella in udienza, di cui al successivo art. 48-bis.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 bis CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/12/2023 num. 220 art. 4 com. 2
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 com. 4 CORTE COST.