Cass. civ. n. 2798 del 31 gennaio 2023
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Omessa diagnosi di malformazione del feto - Danni da lesione del diritto all’autodeterminazione - Risarcibilità - Limitazione a quelli correlati alla mancata interruzione della gravidanza - Esclusione.
In tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazione del feto, i danni risarcibili in conseguenza della lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante non si limitano a quelli correlati alla nascita indesiderata, estendendosi anche a quelli connessi alla perdita della possibilità di predisporsi ad affrontare consapevolmente tale nascita (quali, ad es., il ricorso, per tempo, ad una psicoterapia o la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1218
Legge 22/05/1978 num. 194 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Costituzione art. 2 CORTE COST.
Costituzione art. 13
Cod. Civ. art. 1223