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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4802 del 2 aprile 2001

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4802 del 2 aprile 2001

Testo massima n. 1

La nota di iscrizione a ruolo è un atto che può esser compiuto o dall’attore o dal convenuto, se il primo non si è costituito [ art. 168 c.p.c. ], che deve contenere l’indicazione delle parti, del procuratore che si costituisce, dell’oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione e dell’udienza fissata per la prima comparizione [ art. 71 disp. att. c.p.c. ], ed è pertanto un atto organizzativo del lavoro giudiziario, interno all’ufficio, con la funzione di portare a conoscenza del giudice la causa che dovrà trattare. Quindi, non essendo equiparabile in nessun modo alla comparsa di risposta, se la nota è presentata dal convenuto, questi non ha alcun onere di eccepire con essa l’incompetenza territoriale.

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