Art. 168 – Codice di procedura civile – Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio
All'atto della costituzione dell'attore [165 c.p.c.] o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto [166 c.p.c.], su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale [38, 71, 72, 80 disp. att.].
Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio [36 disp. att.], nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata, e successivamente, i processi verbali di udienza [126 c.p.c.], i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze [72, 73, 76, 89, 96, 111, 123 bis, 126 disp. att.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13838/2025
In tema di appello incidentale, il differimento della udienza indicata nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.168-bis, comma 4, c.p.c. per il caso che il giudice in quel giorno non tenga udienza, non incide, a differenza di quello previsto dal comma 5 del medesimo art. 168-bis c.p.c., sul termine per la proposizione del gravame incidentale, anche ove il rinvio sia disposto con provvedimento espresso adottato dal Presidente della Corte d'appello.
Cass. civ. n. 3445/2024
Il differimento d'ufficio o per iniziativa del giudice designato previsto dall'art. 168-bis c.p.c. è regola estendibile anche al giudizio d'appello ex art. 359 c.p.c. e suscettibile di escludere che l'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione possa essere anticipata. Pertanto, qualora, in violazione della regola in parola, venga comunque disposta l'anticipazione d'ufficio dell'udienza, senza che ne sia effettuata la notifica o la comunicazione ai difensori delle parti o alle parti personalmente quando non ancora costituite, viene leso irreparabilmente il diritto del convenuto a costituirsi entro la data consentitagli, derivandone una nullità insanabile, idonea a travolgere tutti gli atti del processo, compresa la sentenza.
Cass. civ. n. 10898/2023
In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'àmbito del medesimo ufficio giudiziario.
Cass. civ. n. 10202/2023
Nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva respinto l'appello, nonostante la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, contenente la citazione, dal quale il giudice di appello avrebbe potuto trarre elementi decisivi ai fini della fondatezza del motivo di appello).
Cass. civ. n. 8506/2023
Il giudice d'appello può decidere la causa in assenza del fascicolo d'ufficio di primo grado soltanto quando questo non è indispensabile rispetto ai motivi di gravame; in caso contrario, invece, sussiste un preciso obbligo - dell'ufficio giudiziario e non delegabile alle parti - di disporne l'acquisizione, con la conseguenza che, ove esso rimanga inadempiuto (per carenze organizzative dell'ufficio o anche per errore del funzionario addetto), non può farsene discendere alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo, dovendosi perciò ritenere abnorme la sentenza di appello che abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione per la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado.
Cass. civ. n. 7973/2023
In tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., la prova del deposito in giudizio del documento della cui erronea affermazione di inesistenza ci si lamenta, non può ritenersi assolta attraverso l'allegazione della nota di deposito e di iscrizione a ruolo recante la sola stampigliatura del timbro di deposito e non anche la sottoscrizione di un funzionario a ciò abilitato, atteso che la mera stampigliatura, essendo facilmente riproducibile, non conferisce alcuna certezza circa l'effettiva provenienza di quell'attestazione di deposito da parte di un membro di quell'ufficio e, di conseguenza, circa l'effettivo avvenuto deposito dei documenti che la sentenza impugnata attesta non presenti tra gli atti del giudizio.
Cass. civ. n. 758/2022
Nel procedimento innanzi al giudice di pace, in assenza di una specifica previsione normativa che disponga diversamente, la costituzione della parte che vi provveda per prima non richiede la presentazione di un'apposita nota di iscrizione della causa a ruolo, essendo compito del cancelliere, integrate le condizioni previste dall'art. 319 c.p.c., provvedere agli adempimenti di sua competenza, ai sensi degli artt. 36 e 56 disp. att. c.p.c.. (Rigetta, TRIBUNALE RAVENNA, 24/10/2017).
Cass. civ. n. 24974/2020
L'iscrizione della causa a ruolo avviene, a norma degli artt. 168 c.p.c. e 72 disp. att. (applicabili anche al giudizio dinanzi al giudice di pace), su iniziativa del convenuto solo se questi si costituisce quando non si è costituito l'attore, onde l'iscrizione non può essere effettuata su richiesta della parte convenuta qualora l'attore si sia già costituito ed abbia presentato la nota di iscrizione a ruolo, determinando la formazione del fascicolo di ufficio, al quale va unito il fascicolo del convenuto che si costituisce successivamente. Ne consegue che in caso di duplice iscrizione della causa a ruolo, ove le due udienze di prima comparizione ed il giudice istruttore non vengano a coincidere e i due processi non vengano riuniti, l'unica iscrizione che dà luogo a un processo regolare è quella effettuata dall'attore per prima, in quanto solo rispetto a questa il meccanismo processuale consente una valida instaurazione del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, qualora non venga disposta la riunione e il procedimento iscritto per secondo prosegua fino alla sentenza in assenza dell'attore, erroneamente considerato non costituito, sono nulle l'attività processuale compiuta e la sentenza emanata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità della sentenza resa nel processo svoltosi, dietro iscrizione a ruolo eseguita dai convenuti e in contumacia di parte attrice, innanzi alla sezione distaccata di Ostia, perché il processo era stato previamente iscritto al ruolo del tribunale di Roma dall'attore). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/10/2017).
Cass. civ. n. 2299/2017
Il rinvio d'ufficio dell'udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/09/2012).
Cass. civ. n. 25901/2016
I vizi di iscrizione della causa a ruolo, ed in particolare quelli che si risolvono in un errore materiale nell’indicazione del nome dell’attore, riportato nel ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità processuali, ove l’errore sia agevolmente riconoscibile e, per questo, non precluda alla parte destinataria della notificazione dell’atto di citazione di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei suddetti registri, la causa iscritta a ruolo. I vizi, invece, invalidano l’iscrizione ed il conseguente successivo corso del giudizio quando implichino violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale il giudice di merito aveva evidenziato la rilevanza del vizio, consistito nell’invertire la qualità delle parti nella nota di iscrizione a ruolo, di un giudizio ex art. 616 c.p.c., indicando come attori i convenuti e viceversa, sicché la società destinataria dell’atto di citazione - attrice in senso sostanziale nel predetto giudizio, avendo già rivestito la posizione di opponente nella precedente fase sommaria - era stata tratta in inganno sull’avvenuta iscrizione della causa, tanto da iscrivere il medesimo giudizio una seconda volta).
Cass. civ. n. 24294/2014
Nel procedimento davanti al giudice di pace il rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione per non esservi udienza nel giorno fissato con l'atto introduttivo va disposto per l'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato alla trattazione del processo, senza alcun obbligo per il cancelliere di comunicare alla parte costituita il rinvio, sicché è onere delle parti presentarsi all'udienza successiva secondo il calendario ufficiale. Nè osta in senso contrario il carattere speciale del rito di opposizione alle sanzioni amministrative atteso che l'introduzione del giudizio e l'instaurazione del contraddittorio avvengono in una forma comunque equipollente a quella disciplinata dagli artt. 318 e 168 bis cod. proc. civ. (Rigetta,Trib. Roma, 30/12/2011).
Cass. civ. n. 13528/2009
I vizi dell'iscrizione della causa a ruolo, ed in particolare quelli che si risolvano in un errore materiale nell'indicazione del nome dell'attore, riportato nel ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità processuali, qualora l'errore, essendo agevolmente riconoscibile, non precluda alla parte destinataria della notificazione dell'atto di citazione di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei suddetti registri, la causa iscritta a ruolo. Tali vizi risultano, invece, idonei a comportare l'invalidità dell'iscrizione stessa e del conseguente successivo corso del giudizio quando implichino violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con cui il giudice di pace aveva deciso la causa nel merito ed escluso la nullità della relativa iscrizione a ruolo, nella cui nota il cognome dell'attore era stato indicato come "Marigliano" anziché "Magliano", malgrado tale errore non potesse essere conosciuto dalla convenuta, avendo il cancelliere, sull'istanza della stessa, certificato che non risultava iscritta a ruolo alcuna causa proposta dal Magliano nei suoi confronti, così determinando la sua scelta di non costituirsi in giudizio).
Cass. civ. n. 17032/2008
Il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343 c.p.c., soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168 bis, quinto comma, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore ; conseguentemente è inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale, quando sia stato proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello, anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 15123/2007
Come rivelano sia la stessa previsione alternativa dell'iscrizione ad iniziativa dell'attore o del convenuto, sia il disposto del secondo comma della norma, là dove fa riferimento alla formazione di un unico fascicolo d'ufficio, nel quale devono essere inseriti gli atti processuali, l'art. 168 c.p.c. consente che, in relazione ad una determinata controversia, abbia luogo una sola volta l'iscrizione a ruolo, quale atto con cui si determina la presa di contatto con l'ufficio presso il quale viene incardinata. Ne consegue che, qualora dopo una prima iscrizione a ruolo ne sia seguita una seconda, per non avere la cancelleria del giudice adìto rilevato l'esistenza della prima iscrizione, e la parte che vi ha proceduto, non essendovi stata riunione, sia stata considerata contumace nel procedimento conseguito alla prima iscrizione, si verifica in quest'ultimo procedimento una nullità che si comunica allo svolgimento successivo del procedimento ed alla sentenza, senza che in contrario rilevi che la nullità sia stata provocata dall'omessa attività di controllo del cancelliere, sia stata essa scusabile o meno (posto che una nullità può dipedere anche dal comportamento dell'ufficio) e sia stata o meno indotta in qualche modo da un comportamento di chi abbia proceduto alla prima iscrizione, poiché anche in quest'ultimo caso la nullità è pur sempre da ascrivere alla detta attività del cancelliere (Sulla base di tale principio la Suprema Corte, in un caso in cui era impugnata la sentenza di un giudice di pace su un'opposizione a decreto ingiuntivo iscritta a ruolo dall'opposto e dichiarata improcedibile per mancata costituzione dell'opponente, che aveva proceduto ad una seconda iscrizione a ruolo, senza che la cancelleria rilevasse la pregressa iscrizione dell'opposto, ha cassato con rinvio la sentenza rilevando la nullità del procedimento ed ha disposto che il giudice di rinvio procedesse alla rinnovazione del giudizio considerando l'opponente costituito e prescrivendo: a) che al procedimento fosse riunito ai sensi dell'art. 273 c.p.c l'altro originato dalla seconda iscrizione a ruolo e di esso fosse dichiarata la nullità, ove ancora pendente dinanzi al giudice di rinvio; b) che, ove il procedimento insorto per effetto della seconda iscrizione a ruolo fosse già stato definito con sentenza passata in cosa giudicata, il giudice di rinvio dovesse rilevare il giudicato; c) che, ove il secondo procedimento pendesse in grado di impugnazione, il giudice dell'impugnazione dovesse dichiararne la nullità, ove gli fosse stata fatta constare la prima iscrizione a ruolo).
Cass. civ. n. 13163/2007
L'applicazione del principio secondo cui i vizi della iscrizione a ruolo non determinano alcuna nullità del procedimento e sono in ogni caso sanati per raggiungimento dello scopo dell'atto allorquando le altre parti abbiano comunque avuto la possibilità di attuare le loro difese postula che dette parti si siano tutte costituite tempestivamente senza lamentare di aver risentito alcun pregiudizio nei loro diritti e limitandosi, se mai, solo a rilevare l'esistenza del vizio dell'iscrizione medesima.
Cass. civ. n. 19775/2003
L'iscrizione della causa a ruolo avviene, a norma degli artt. 168 c.p.c. e 72 disp. att. (applicabili anche al giudizio dinanzi al giudice di pace), su iniziativa del convenuto solo se questi si costituisce quando non si è costituito l'attore, onde l'iscrizione non può essere effettuata su richiesta della parte convenuta qualora l'attore si sia già costituito ed abbia presentato la nota di iscrizione a ruolo, determinando la formazione del fascicolo di ufficio, al quale va unito il fascicolo del convenuto che si costituisce successivamente. Ne consegue che in caso di duplice iscrizione della causa a ruolo, ove le due udienze di prima comparizione ed il giudice istruttore non vengano a coincidere e i due processi non vengano riuniti, l'unica iscrizione che dà luogo a un processo regolare è quella effettuata dall'attore per prima, in qanto solo rispetto a questa il meccanismo processuale consente una valida instaurazione del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, qualora non venga disposta la riunione e il procedimento iscritto per secondo prosegua fino alla sentenza in assenza dell'attore, erroneamente considerato non costituito, sono nulle l'attività processuale compiuta e la sentenza emanata.
Cass. civ. n. 9247/2002
La nota d'iscrizione a ruolo, di cui agli artt. 168 c.p.c. e 71 att. c.p.c., non ha il rilievo di una domanda di parte, o anche di una semplice istanza, ma assume il limitato valore di un atto interno, diretto a portare la causa, in ordine alla quale il rapporto tra le parti è già sorto per effetto dell'atto di citazione, a conoscenza del giudice. Pertanto, eventuali irregolarità e la stessa mancanza della nota non incidono sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo e della costituzione in giudizio delle parti.
Cass. civ. n. 10598/2001
Il mancato rinvenimento al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, comporta per il giudice l'obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione ed eventualmente l'attività ricostruttiva del contenuto dei medesimi a condizione tuttavia che gli atti e i documenti siano stati prodotti ritualmente in giudizio e che l'omesso inserimento di essi nel fascicolo non debba essere attribuito alla condotta volontaria della parte.
Cass. civ. n. 9077/2001
L'irritualità, consistente nella mancata sottoscrizione da parte del cancelliere dell'indice dei documenti allegati al fascicolo e prodotti all'atto della costituzione in giudizio, incidendo sul diritto di difesa, preclude alla parte la possibilità di utilizzare i documenti stessi come fonte di prova ed al giudice di esaminarli salvo che la controparte legittimata a far valere l'irritualità non ne abbia accettato, anche implicitamente, il deposito con il discuterne il valore ed infirmarne il contenuto.
Cass. civ. n. 4802/2001
La nota di iscrizione a ruolo è un atto che può esser compiuto o dall'attore o dal convenuto, se il primo non si è costituito (art. 168 c.p.c.), che deve contenere l'indicazione delle parti, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione (art. 71 disp. att. c.p.c.), ed è pertanto un atto organizzativo del lavoro giudiziario, interno all'ufficio, con la funzione di portare a conoscenza del giudice la causa che dovrà trattare. Quindi, non essendo equiparabile in nessun modo alla comparsa di risposta, se la nota è presentata dal convenuto, questi non ha alcun onere di eccepire con essa l'incompetenza territoriale.
Cass. civ. n. 15188/2000
Qualora, al momento della decisione, il giudice accerti che un documento, pur menzionato nell'indice del fascicolo, non si trova materialmente allegato agli atti, non ha l'obbligo di effettuare ulteriori ricerche, essendo onere di diligenza della parte verificare la presenza in atti della documentazione invocata a sostegno della propria posizione.
Cass. civ. n. 12/2000
Ai fini della regolare instaurazione del rapporto processuale rileva che la procura speciale risulti apposta sull'originale dell'atto introduttivo, giacché è sulla base del contenuto di questo che avviene l'iscrizione a ruolo della causa e, quindi, la formazione del fascicolo d'ufficio, ai sensi dell'art. 168 c.p.c. Ne consegue che, spettando al cancelliere, in adempimento del suo dovere di controllo, verificare la corrispondenza delle annotazioni contenute nella nota di iscrizione a ruolo con gli atti ed i documenti prodotti e, dunque, di rilevare l'eventuale mancato deposito della procura e di farne menzione nella nota e nell'indice del fascicolo d'ufficio, qualora nella nota di iscrizione a ruolo sia stato indicato il rilascio della procura a margine dell'atto introduttivo ed il cancelliere abbia vistato la nota stessa senza alcun'altra indicazione, deve reputarsi che l'originale dell'atto suddetto effettivamente contenesse la procura al momento della costituzione, in mancanza di elementi contrari emergenti dagli atti processuali, i quali non si possono ravvisare nella circostanza che la procura risulti invece mancante sulla copia di quell'atto inserita nel fascicolo d'ufficio.
Cass. civ. n. 12858/1999
L'accettazione da parte del cancelliere degli atti depositati dalla parte che si costituisce senza l'annotazione di alcun rilievo formale fa presumere la regolarità degli atti medesimi e quindi anche l'esistenza e la tempestività della procura se il contrario non risulti da altre emergenze processuali.
Cass. civ. n. 1402/1996
In base al meccanismo dell'art. 168 bis c.p.c., l'udienza non può essere anticipata rispetto a quella stabilita nell'atto di citazione e i convenuti possono costituirsi sino alla data dell'udienza indicata nella citazione o a quella posteriore dell'udienza determinata a norma del comma quarto art. cit.; con la conseguenza che, l'anticipazione «d'ufficio» dell'udienza — alla quale non ha fatto seguito né la notificazione, né la comunicazione — lede irreparabilmente il diritto del convenuto di costituirsi almeno fino a tali date, così determinando una nullità insanabile, di ordine sistematico, che rende nulli tutti gli atti del processo.
Cass. civ. n. 1197/1996
Il presidente della corte o del tribunale, nel discrezionale apprezzamento delle esigenze di servizio e del buon andamento del medesimo, ha il potere-dovere di assegnare un procedimento civile ad una sezione diversa da quella cui era stato assegnato precedentemente. L'esercizio di tale potere senza l'osservanza delle formalità di cui all'art. 168 bis c.p.c. costituisce, in difetto di espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio e della sentenza.
Cass. civ. n. 9314/1994
In caso di mancato rinvenimento del fascicolo di ufficio, il giudice, anche a prescindere da ogni istanza delle parti, deve concedere loro un termine per la ricostituzione dello stesso e l'omissione di tale provvedimento si traduce in un vizio della sentenza da farsi valere con l'impugnazione contro la stessa; con la conseguenza che, in ipotesi di ritrovamento del fascicolo in epoca successiva alla sentenza di appello (nella specie, non impugnata per cassazione sul punto della omessa ricostituzione), questa non è suscettibile di revocazione, tenuto conto, altresì, che l'art. 395, n. 3, c.p.c. fa esclusivamente riferimento al ritrovamento di documenti decisivi, non già degli atti di causa (contemplati, invece, nella diversa ipotesi di cui al n. 4 art. citato concernente il cosiddetto errore revocatorio).
Cass. civ. n. 11688/1993
Il presidente del tribunale o della corte, nel discrezionale apprezzamento delle esigenze di servizio e del buon andamento del medesimo, è titolare del potere-dovere di sottrarre un procedimento civile alla sezione cui lo aveva precedentemente assegnato e di assegnarlo ad altra sezione dell'ufficio, senza che rilevi in contrario la circostanza che l'art. 168 bis c.p.c. faccia testualmente menzione della sola attività di assegnazione.
Cass. civ. n. 5277/1983
La mancata formale ricostruzione (a mezzo di decreto del capo dell'ufficio giudiziario competente) del fascicolo d'ufficio andato smarrito non determina la nullità del procedimento, non essendo tale sanzione espressamente prevista all'uopo dalla legge, né costituendo il provvedimento formale, con ordine di ricostruzione, un dato imprescindibile del processo, ma restando all'attività dell'organo giudiziario e delle parti di ovviarvi, purché in soddisfazione delle esigenze anche istruttorie del procedimento. (Nella specie, in base all'enunciato principio, la Suprema Corte ha ritenuto pienamente valida una ricostruzione degli atti mancanti effettuata, ai fini istruttori, sulla base delle risultanze del registro generale (contenente l'iscrizione a ruolo della controversia) e degli atti di parte (contenenti originale della citazione, procura al difensore, copia della comparsa di risposta, con indicazione della procura al procuratore, nonché dei provvedimenti istruttori).
Cass. civ. n. 144/1973
Anche le funzioni direttive dei capi degli uffici giudiziari sono state attribuite dalla legge e, quindi, non derogano al principio sancito dall'art. 101 della Costituzione. In conseguenza non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168 bis c.p.c., che attribuisce al presidente del tribunale la funzione di distribuire il lavoro, di designare per le cause civili il giudice istruttore e, nel caso di tribunale divisi in più sezioni, di assegnarle ad una di esse.
Cass. civ. n. 2928/1973
Lo spostamento d'ufficio dell'udienza di comparizione — previsto dall'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. — non vale ad integrare il termine di comparizione insufficiente.
Cass. civ. n. 3580/1956
La designazione del giudice istruttore, ove avvenga con un provvedimento non formalmente regolare, non può importare nullità del procedimento e della sentenza che lo ha chiuso, quando il provvedimento, sia pure irritualmente emesso abbia ugualmente raggiunto il suo scopo.
Cass. civ. n. 2612/1952
La norma di cui agli artt. 168 bis c.p.c. e 82 delle disposizioni di attuazione trova applicazione sia nel caso in cui il giudice designato non tenga per disposizione generale udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, sia nel caso in cui la data fissata dall'attore in citazione sia diversa da quella riservata esclusivamente per la predetta prima comparizione. Nessuna nullità o altra sanzione commina la legge per il caso in cui l'udienza di comparizione fissata dall'attore non coincida con quella destinata dal presidente del tribunale adito, in via generale per la prima comparizione.