Art. 168 – Codice di procedura civile – Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio
All'atto della costituzione dell'attore [165 c.p.c.] o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto [166 c.p.c.], su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale [38, 71, 72, 80 disp. att.].
Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio [36 disp. att.], nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata, e successivamente, i processi verbali di udienza [126 c.p.c.], i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze [72, 73, 76, 89, 96, 111, 123 bis, 126 disp. att.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 33049/2024
In tema di esecuzione, la sentenza che dichiara estinto il reato per l'esito positivo della messa alla prova, pur determinando gli effetti preclusivi di cui all'art. 168-bis, comma quarto, cod. pen., e pur dovendo essere iscritta per estratto nel casellario giudiziale, non è idonea a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione, non contenendo statuizioni suscettibili di implicazioni esecutive.
Cass. civ. n. 32767/2024
In tema di spese di giustizia, è inammissibile l'incidente di esecuzione proposto al fine di ottenere la rideterminazione delle spese processuali liquidate con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente ad intervenuta oblazione, dovendo la domanda essere proposta dinanzi al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice penale erroneamente investito della questione è tenuto a dichiarare non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione, onde non precludere la riproposizione della domanda al giudice civile).
Cass. civ. n. 25081/2024
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la riproposizione in giudizio di un'istanza in precedenza rigettata è preclusa, ex art. 464-quater, comma 9, cod. proc. pen., ove avvenuta dopo l'apertura del dibattimento, anche nel caso in cui sia "medio tempore" mutata la persona persona fisica del giudice.
Cass. civ. n. 24331/2024
Nel processo in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari del c.t.u. sono direttamente anticipati dallo Stato, stante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile anche ai processi in corso alla data della sua pronuncia, con la conseguenza che il consulente non può più agire in giudizio per il loro recupero nei confronti della parte gravata delle spese processuali o della parte ammessa, ove non sia disposta la revoca del beneficio, perché, venuta meno la precedente disciplina della prenotazione a debito, non è più configurabile l'interesse ad agire.
Cass. civ. n. 23934/2024
In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio sull'adeguatezza del programma dev'essere effettuato alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, cod. pen., tenendo conto non solo dell'idoneità a favorire il reinserimento sociale dell'imputato, ma anche dell'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, attesa la previsione di un risarcimento del danno che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle sue condizioni economiche, verificabili dal giudice ai sensi dell'art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., sicché è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio per la ritenuta assenza di prova del risarcimento integrale del danno.
Cass. civ. n. 21603/2024
Il giudice dell'esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione della pena.
Cass. civ. n. 20317/2024
Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato.
Cass. civ. n. 19369/2024
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiara l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del prefetto, di cui agli artt. 223 e 224, comma 3, cod. strada. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in ragione della differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui agli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, cod. strada, non trova applicazione la disciplina, ivi prevista, che rimette al giudice l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria).
Cass. civ. n. 18602/2024
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all'ufficio di esecuzione penale, non potendo prescindere la decisione dalla valutazione dell'idoneità di tale programma, che, pertanto, dev'essere elaborato e sottoposto al giudice, salvo che l'accoglimento della richiesta sia precluso, in radice, dalla prognosi sfavorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati.
Cass. civ. n. 16279/2024
In tema di detrazione dell'IVA in caso di nullità del contratto di cessione di un bene e relativa fattura emessa dal cedente, il cessionario, in applicazione della sentenza della CGUE C-114/22 del 25 maggio 2023, non è privato del diritto alla detrazione per il solo fatto che il contratto è viziato da nullità sulla base del diritto civile, se non è dimostrato che sussistono gli elementi per qualificare tale operazione secondo il diritto unionale come fittizia, oppure che essa, se effettivamente realizzata, trae origine da un'evasione di imposta o da un abuso di diritto.
Cass. civ. n. 15389/2024
Non è emendabile mediante la procedura di correzione di errore materiale la conferma, all'esito del giudizio di appello, della concessione della sospensione condizionale della pena in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative, trattandosi di statuizione derivante da errore concettuale e suscettibile, pertanto, di essere rimossa soltanto per mezzo degli ordinati mezzi di impugnazione.
Cass. civ. n. 13774/2024
In tema di falso documentale, riveste natura di atto pubblico il registro delle presenze della persona ammessa a svolgere il lavoro di pubblica utilità nell'ambito del procedimento di messa alla prova, in quanto il d.m. 8 giugno 2015, n. 88 prevede espressamente, all'art. 3, che tale registro sia istituito per attestare in modo analitico il computo delle ore di lavoro effettivamente svolte dall'imputato.
Cass. civ. n. 9179/2024
Nel giudizio di cassazione non dev'essere disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria, con allegazione di nota spese. (Fattispecie in cui la parte civile si era limitata a richiedere l'inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione, sì da non fornire alcun contributo alla decisione).
Cass. civ. n. 3445/2024
Il differimento d'ufficio o per iniziativa del giudice designato previsto dall'art. 168-bis c.p.c. è regola estendibile anche al giudizio d'appello ex art. 359 c.p.c. e suscettibile di escludere che l'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione possa essere anticipata. Pertanto, qualora, in violazione della regola in parola, venga comunque disposta l'anticipazione d'ufficio dell'udienza, senza che ne sia effettuata la notifica o la comunicazione ai difensori delle parti o alle parti personalmente quando non ancora costituite, viene leso irreparabilmente il diritto del convenuto a costituirsi entro la data consentitagli, derivandone una nullità insanabile, idonea a travolgere tutti gli atti del processo, compresa la sentenza.
Cass. civ. n. 3417/2024
La condanna alla detenzione domiciliare sostitutiva di una pena detentiva breve costituisce titolo idoneo alla revoca - ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen. - della sospensione condizionale della pena concessa con una precedente condanna.
Cass. civ. n. 1792/2024
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'imputato, nel caso in cui il processo regredisca alla fase antecedente l'apertura del dibattimento per il mutamento della persona fisica del giudice, può legittimamente avanzare richiesta di sospensione anche se essa non è già stata formulata davanti al giudice sostituito, in quanto il disposto dell'art. 464-bis cod. proc. pen., diversamente da quello di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. relativo alle questioni preliminari, non collega alcuna preclusione al momento della dichiarazione di apertura "per la prima volta" del dibattimento.
Cass. civ. n. 51734/2023
Nel giudizio di legittimità, la parte civile non è legittimata a costituirsi ed interloquire in ordine alla revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ed all'omessa applicazione del beneficio in relazione al reato "sub iudice", non investendo tali statuizioni l'azione civile e gli interessi civili, sicché non ha diritto alla refusione delle spese processuali.
Cass. civ. n. 49807/2023
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena a seguito della commissione di un secondo delitto per cui sia stata riportata condanna non sospesa, è irrilevante che il cumulo delle sanzioni inflitte con le diverse condanne sia inferiore ai due anni, in quanto la "salvezza" di cui al primo comma dell'art. 168 cod. pen. riguarda il caso di due condanne entrambe sospese e l'ultimo comma del medesimo articolo si riferisce a seconda condanna per delitto anteriormente commesso. (Conf.: n. 501 del 1993,
Cass. civ. n. 39785/2023
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse nel caso in cui dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'impossibilità di adempimento dell'obbligo risarcitorio, poiché l'imputato non aveva segnalato nulla in merito alle sue scarse disponibilità economiche, ma si era limitato a un generico riferimento all'attività lavorativa svolta, comunque retribuita).
Cass. civ. n. 38431/2023
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Fattispecie in cui l'imputato non aveva fornito idonei elementi di valutazione da cui desumere l'eventuale impossibilità di adempiere al risarcimento del danno, limitandosi ad affermare genericamente la propria incapacità economica).
Cass. civ. n. 36378/2023
La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena postula che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante che la seconda sentenza fosse stata pronunciata a seguito di annullamento con rinvio, rideterminando il solo trattamento sanzionatorio e che l'accertamento della responsabilità fosse stato effettuato con sentenza di data antecedente a quella revocanda).
Cass. civ. n. 32491/2023
È illegittimo il sequestro conservativo a garanzia dei crediti per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario, disposto ai sensi degli artt. 316 cod. proc. pen. e 54 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, su beni appartenenti a persona giuridica, costituenti provento di attività illecita, dopo che questa sia stata ammessa al concordato preventivo, anche nel caso in cui la domanda di ammissione risulti presentata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (cd. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), posto che i previgenti artt. 51 e 168 legge fall. già precludevano la disposizione di tale misura cautelare in pendenza di domanda di ammissione al concordato preventivo, omologato prima della richiesta di conversione del sequestro e dell'adozione del relativo provvedimento.
Cass. civ. n. 27040/2023
Nei contratti di autotrasporto di cose per conto terzi assoggettati al sistema delle c.d. tariffe "a forcella", di cui alla l. n. 298 del 1974, la prescrizione quinquennale ex art. 2 del d.l. n. 82 del 1993 (conv. con modif. dalla l. n. 162 del 1993) trova applicazione soltanto con riferimento ai diritti spettanti all'autotrasportatore e non, dunque, al diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 c.c., sottoposto al termine di prescrizione previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, trattandosi di una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile che non incide sull'identità oggettiva del credito.
Cass. civ. n. 26951/2023
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'istanza di concordato preventivo ex art. 161 l.fall. non esclude la "suitas" della condotta e, cioè, la consapevolezza dell'inutile decorso del termine di assolvimento del debito erariale, né tantomeno costituisce esimente della condotta colposa, che si concretizza nel mancato o tardivo versamento dell'imposta dovuta.
Cass. civ. n. 26721/2023
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di appello non può revocare "ex officio" il beneficio che altra sentenza, diversa da quella impugnata, abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., trattandosi di statuizione che presuppone che si accerti, in fatto, se le cause ostative fossero o meno documentalmente emerse nel corso di quel giudizio.
Cass. civ. n. 25529/2023
La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso.
Cass. civ. n. 20594/2023
In tema di diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per la prestazione di servizi consistenti nella costruzione o ristrutturazione di un bene immobile di cui un terzo sia proprietario, oltre al requisito dell'inerenza, deve sussistere anche un nesso concreto, diretto e immediato, tra tali servizi e l'attività imponibile del soggetto passivo, di modo che risulti l'afferenza tra il costo a monte e l'effettiva attività svolta a valle, nei limiti in cui tali servizi non vadano oltre quanto necessario per consentire al soggetto passivo di effettuare a valle operazioni soggette ad imposta e purchè il loro costo sia incluso nel prezzo di tali operazioni.
Cass. civ. n. 18797/2023
In tema di spese di giustizia, la previsione del secondo comma dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui la domanda di liquidazione delle spettanze deve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge.
Cass. civ. n. 16083/2023
In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il risarcimento del danno deve corrispondere al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima, "ove possibile", o, comunque, allo sforzo massimo esigibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, sicchè il giudice, ove sussistano temi di indagine da approfondire, deve attivare, ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., i propri poteri istruttori mentre, in caso contrario, è tenuto soltanto a dar conto del percorso motivazionale seguito. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale, con puntuale motivazione, si era valutato inadeguato il risarcimento offerto, in quanto, alla stregua dei dati in atti, la proposta risultava incoerente rispetto alla capacità economica dell'imputato desunta, tra l'altro, dal valore dei beni strumentali e dal capitale dallo stesso investito nell'attività di impresa).
Cass. civ. n. 11719/2023
In tema di ritenute d'imposta, per i dividendi distribuiti negli anni dal 2010 al 2012 da società residenti in Italia a fondi pensione residenti in Stati terzi, inseriti nella cd. "black list" dei Paesi, che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni ex art. 168 bis TUIR, ricorrono ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare una diversità di trattamento, restando esclusa la violazione dell'art. 63 TFUE in tema di libera circolazione dei capitali tra Stati membri e Paesi terzi.
Cass. civ. n. 10898/2023
In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'àmbito del medesimo ufficio giudiziario.
Cass. civ. n. 8506/2023
Il giudice d'appello può decidere la causa in assenza del fascicolo d'ufficio di primo grado soltanto quando questo non è indispensabile rispetto ai motivi di gravame; in caso contrario, invece, sussiste un preciso obbligo - dell'ufficio giudiziario e non delegabile alle parti - di disporne l'acquisizione, con la conseguenza che, ove esso rimanga inadempiuto (per carenze organizzative dell'ufficio o anche per errore del funzionario addetto), non può farsene discendere alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo, dovendosi perciò ritenere abnorme la sentenza di appello che abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione per la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado.
Cass. civ. n. 8447/2023
In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli esiti pregiudizievoli conseguenti all'eventuale accoglimento della domanda revocatoria.
Cass. civ. n. 7151/2023
L'art. 1681 c.c. pone, a carico del vettore e per i sinistri occorsi al viaggiatore durante il viaggio, una presunzione di responsabilità, la quale opera quando è dimostrato il nesso causale tra il sinistro e l'attività svolta in esecuzione del trasporto, senza che sia necessaria l'individuazione, da parte del passeggero, della precisa anormalità del servizio reso ed essendo invece sufficiente la prova che l'evento lesivo è stato causato, in termini oggettivi, dal fatto del vettore e, quindi, dall'attività di trasporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur avendo ritenuto provato che la caduta della passeggera di una nave fosse avvenuta a causa di un rialzo del pavimento, ne aveva rigettato la domanda sul presupposto che non fosse stata dimostrata l'altezza del rialzo medesimo e che ciò integrasse un'anomalia tale da dover essere segnalata).
Cass. civ. n. 5356/2023
In tema di azione revocatoria, la mancata annotazione del fondo patrimoniale nell'atto di matrimonio, pur rendendo lo stesso inopponibile a terzi, non esclude l'interesse all'esercizio dell'azione atteso che la non opponibilità dell'atto di costituzione del fondo è situazione diversa dalla inefficacia conseguente a revoca (potendo la convenzione divenire, in ogni momento, opponibile con la successiva annotazione) e che la destinazione del bene nel fondo patrimoniale, a prescindere dall'annotazione, può essere sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto.
Cass. civ. n. 5068/2023
In tema di sospensione condizionale della pena, la commissione, entro il periodo stabilito dalla legge, di delitti puniti con sola pena pecuniaria non impedisce la declaratoria di estinzione del reato in conseguenza del positivo superamento del periodo di sospensione. (Conf.: n. 1255 del 1975,
Cass. civ. n. 2144/2023
È illegittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di una causa ostativa nota al giudice d'appello, anche se non sia stato investito dell'impugnazione o da formale sollecitazione del pubblico ministero in ordine all'illegittimità del beneficio, non essendo precluso al giudice dell'impugnazione il potere di revoca, esercitabile anche d'ufficio.
Cass. civ. n. 1436/2023
Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione che aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale, omettendo di valutare la condizione reddituale sulla cui base l'imputato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato).
Cass. civ. n. 16669/2022
In tema di messa alla prova, qualora, all'esito del dibattimento, i fatti siano accertati in modo conforme alla contestazione ma il giudice ritenga di non condividerne la qualificazione giuridica, egli deve ammettere l'imputato alla messa alla prova ove questi avesse presentato la relativa richiesta nei termini previsti dalla legge; qualora, invece, i fatti siano accertati in modo difforme dalla stessa imputazione, la ammissione alla messa alla prova può riguardare anche la domanda presentata "ex novo".
Cass. civ. n. 14840/2022
L'istituto dell'ammissione alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen. non si applica con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. (In motivazione la Corte ha affermato che la messa alla prova dei maggiorenni ha natura di "trattamento sanzionatorio" penale, modulato sull'imputato persona fisica e sui reati allo stesso astrattamente riferibili, non estensibile, per il principio della riserva di legge, agli enti, la cui responsabilità amministrativa è riconducibile ad un "tertium genus").
Cass. civ. n. 758/2022
Nel procedimento innanzi al giudice di pace, in assenza di una specifica previsione normativa che disponga diversamente, la costituzione della parte che vi provveda per prima non richiede la presentazione di un'apposita nota di iscrizione della causa a ruolo, essendo compito del cancelliere, integrate le condizioni previste dall'art. 319 c.p.c., provvedere agli adempimenti di sua competenza, ai sensi degli artt. 36 e 56 disp. att. c.p.c.. (Rigetta, TRIBUNALE RAVENNA, 24/10/2017).
Cass. civ. n. 24974/2020
L'iscrizione della causa a ruolo avviene, a norma degli artt. 168 c.p.c. e 72 disp. att. (applicabili anche al giudizio dinanzi al giudice di pace), su iniziativa del convenuto solo se questi si costituisce quando non si è costituito l'attore, onde l'iscrizione non può essere effettuata su richiesta della parte convenuta qualora l'attore si sia già costituito ed abbia presentato la nota di iscrizione a ruolo, determinando la formazione del fascicolo di ufficio, al quale va unito il fascicolo del convenuto che si costituisce successivamente. Ne consegue che in caso di duplice iscrizione della causa a ruolo, ove le due udienze di prima comparizione ed il giudice istruttore non vengano a coincidere e i due processi non vengano riuniti, l'unica iscrizione che dà luogo a un processo regolare è quella effettuata dall'attore per prima, in quanto solo rispetto a questa il meccanismo processuale consente una valida instaurazione del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, qualora non venga disposta la riunione e il procedimento iscritto per secondo prosegua fino alla sentenza in assenza dell'attore, erroneamente considerato non costituito, sono nulle l'attività processuale compiuta e la sentenza emanata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità della sentenza resa nel processo svoltosi, dietro iscrizione a ruolo eseguita dai convenuti e in contumacia di parte attrice, innanzi alla sezione distaccata di Ostia, perché il processo era stato previamente iscritto al ruolo del tribunale di Roma dall'attore). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/10/2017).
Cass. civ. n. 11329/2019
In tema di iscrizione a ruolo della causa, la norma dell'art. 168 c.p.c. (applicabile anche al procedimento davanti al giudice di pace), quanto alla possibilità dell'iscrizione a ruolo da parte del convenuto, va interpretata nel senso che l'inciso "se questi [scilicet: l'attore] non si è costituito" si riferisce sia alla mera mancanza di costituzione dell'attore, sia a tale mancanza per effetto della scadenza del termine di cui all'art. 165 c.p.c. Ne consegue che deve essere condivisa l'interpretazione che ammette la costituzione del convenuto anche prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell'attore e ne fa derivare la legittimità dell'iscrizione a ruolo su sua sollecitazione prima della scadenza di quel termine. (Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 15/02/2017).
Cass. civ. n. 25901/2016
I vizi di iscrizione della causa a ruolo, ed in particolare quelli che si risolvono in un errore materiale nell’indicazione del nome dell’attore, riportato nel ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità processuali, ove l’errore sia agevolmente riconoscibile e, per questo, non precluda alla parte destinataria della notificazione dell’atto di citazione di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei suddetti registri, la causa iscritta a ruolo. I vizi, invece, invalidano l’iscrizione ed il conseguente successivo corso del giudizio quando implichino violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale il giudice di merito aveva evidenziato la rilevanza del vizio, consistito nell’invertire la qualità delle parti nella nota di iscrizione a ruolo, di un giudizio ex art. 616 c.p.c., indicando come attori i convenuti e viceversa, sicché la società destinataria dell’atto di citazione - attrice in senso sostanziale nel predetto giudizio, avendo già rivestito la posizione di opponente nella precedente fase sommaria - era stata tratta in inganno sull’avvenuta iscrizione della causa, tanto da iscrivere il medesimo giudizio una seconda volta).
Cass. civ. n. 9921/2011
Quando la costituzione in giudizio abbia luogo senza contestazioni relative al deposito degli atti necessari allo scopo ed all'esistenza e tempestività della procura al difensore, deve presumersi la rituale instaurazione del rapporto processuale se il contrario non risulti dagli atti.
Cass. civ. n. 13528/2009
I vizi dell'iscrizione della causa a ruolo, ed in particolare quelli che si risolvano in un errore materiale nell'indicazione del nome dell'attore, riportato nel ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità processuali, qualora l'errore, essendo agevolmente riconoscibile, non precluda alla parte destinataria della notificazione dell'atto di citazione di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei suddetti registri, la causa iscritta a ruolo. Tali vizi risultano, invece, idonei a comportare l'invalidità dell'iscrizione stessa e del conseguente successivo corso del giudizio quando implichino violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con cui il giudice di pace aveva deciso la causa nel merito ed escluso la nullità della relativa iscrizione a ruolo, nella cui nota il cognome dell'attore era stato indicato come "Marigliano" anziché "Magliano", malgrado tale errore non potesse essere conosciuto dalla convenuta, avendo il cancelliere, sull'istanza della stessa, certificato che non risultava iscritta a ruolo alcuna causa proposta dal Magliano nei suoi confronti, così determinando la sua scelta di non costituirsi in giudizio).
Cass. civ. n. 15123/2007
Come rivelano sia la stessa previsione alternativa dell'iscrizione ad iniziativa dell'attore o del convenuto, sia il disposto del secondo comma della norma, là dove fa riferimento alla formazione di un unico fascicolo d'ufficio, nel quale devono essere inseriti gli atti processuali, l'art. 168 c.p.c. consente che, in relazione ad una determinata controversia, abbia luogo una sola volta l'iscrizione a ruolo, quale atto con cui si determina la presa di contatto con l'ufficio presso il quale viene incardinata. Ne consegue che, qualora dopo una prima iscrizione a ruolo ne sia seguita una seconda, per non avere la cancelleria del giudice adìto rilevato l'esistenza della prima iscrizione, e la parte che vi ha proceduto, non essendovi stata riunione, sia stata considerata contumace nel procedimento conseguito alla prima iscrizione, si verifica in quest'ultimo procedimento una nullità che si comunica allo svolgimento successivo del procedimento ed alla sentenza, senza che in contrario rilevi che la nullità sia stata provocata dall'omessa attività di controllo del cancelliere, sia stata essa scusabile o meno (posto che una nullità può dipedere anche dal comportamento dell'ufficio) e sia stata o meno indotta in qualche modo da un comportamento di chi abbia proceduto alla prima iscrizione, poiché anche in quest'ultimo caso la nullità è pur sempre da ascrivere alla detta attività del cancelliere (Sulla base di tale principio la Suprema Corte, in un caso in cui era impugnata la sentenza di un giudice di pace su un'opposizione a decreto ingiuntivo iscritta a ruolo dall'opposto e dichiarata improcedibile per mancata costituzione dell'opponente, che aveva proceduto ad una seconda iscrizione a ruolo, senza che la cancelleria rilevasse la pregressa iscrizione dell'opposto, ha cassato con rinvio la sentenza rilevando la nullità del procedimento ed ha disposto che il giudice di rinvio procedesse alla rinnovazione del giudizio considerando l'opponente costituito e prescrivendo: a) che al procedimento fosse riunito ai sensi dell'art. 273 c.p.c l'altro originato dalla seconda iscrizione a ruolo e di esso fosse dichiarata la nullità, ove ancora pendente dinanzi al giudice di rinvio; b) che, ove il procedimento insorto per effetto della seconda iscrizione a ruolo fosse già stato definito con sentenza passata in cosa giudicata, il giudice di rinvio dovesse rilevare il giudicato; c) che, ove il secondo procedimento pendesse in grado di impugnazione, il giudice dell'impugnazione dovesse dichiararne la nullità, ove gli fosse stata fatta constare la prima iscrizione a ruolo).
In tema di iscrizione a ruolo della causa, la norma dell'art. 168 c.p.c. (applicabile anche al procedimento davanti al giudice di pace), quanto alla possibilità dell'iscrizione a ruolo da parte del convenuto, va interpretata nel senso che l'inciso «se questi [scilicet: l'attore] non si è costituito» si riferisce sia alla mera mancanza di costituzione dell'attore, sia a tale mancanza per effetto della scadenza del termine di cui all'art. 165 c.p.c. Ne consegue che va, dunque, condivisa l'interpretazione che ammette la costituzione del convenuto anche prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell'attore e ne fa derivare la legittimità dell'iscrizione a ruolo su sua sollecitazione prima della scadenza di quel termine, mentre deve disattendersi l'interpretazione che vorrebbe ammissibile una costituzione del convenuto prima della scadenza del termine per la costituzione dell'attore, ma senza che il cancelliere debba provvedere all'iscrizione a ruolo, per il che egli dovrebbe attendere quella scadenza: quest'ultima interpretazione, infatti, non considera che la norma del primo comma dell'art. 168 esige contemporaneità fra prima costituzione ed iscrizione a ruolo (la norma dice «all'atto»). Inoltre, le norme oggi relative al «costo» del processo, cioè quelle del D.P.R. n. 115 del 2002 in tema di spese di giustizia e di pagamento del contributo unificato ricollegano tale contributo all'iscrizione a ruolo (art. 9) e ne impongono la debenza a carico della parte che per prima si costituisce in giudizio (art. 14), così confermando che l'iscrizione deve avvenire all'atto della costituzione.
Cass. civ. n. 13163/2007
L'applicazione del principio secondo cui i vizi della iscrizione a ruolo non determinano alcuna nullità del procedimento e sono in ogni caso sanati per raggiungimento dello scopo dell'atto allorquando le altre parti abbiano comunque avuto la possibilità di attuare le loro difese postula che dette parti si siano tutte costituite tempestivamente senza lamentare di aver risentito alcun pregiudizio nei loro diritti e limitandosi, se mai, solo a rilevare l'esistenza del vizio dell'iscrizione medesima.
Cass. civ. n. 10876/2007
In caso di smarrimento del fascicolo d'ufficio e di sua ricostruzione mediante riproduzione degli atti del processo, il compimento delle attività processuali in riferimento al fascicolo ricostruito è idoneo ad assicurare la regolare trattazione del processo ed è escluso che il successivo rinvenimento del fascicolo dia luogo a duplicazione dei giudizi, determinandosi soltanto la necessità di una materiale riunione; in mancanza di questa, peraltro, l'attività svolta in riferimento al processo documentato dal fascicolo ricostruito è validamente svolta ed è idonea ad assicurarne la prosecuzione. (Nella specie, smarrito e ricostruito il fascicolo d'ufficio, il G.I. aveva pronunciato ordinanza di cancellazione in relazione alla quale il giudizio era stato tempestivamente riassunto).
Cass. civ. n. 19775/2003
L'iscrizione della causa a ruolo avviene, a norma degli artt. 168 c.p.c. e 72 disp. att. (applicabili anche al giudizio dinanzi al giudice di pace), su iniziativa del convenuto solo se questi si costituisce quando non si è costituito l'attore, onde l'iscrizione non può essere effettuata su richiesta della parte convenuta qualora l'attore si sia già costituito ed abbia presentato la nota di iscrizione a ruolo, determinando la formazione del fascicolo di ufficio, al quale va unito il fascicolo del convenuto che si costituisce successivamente. Ne consegue che in caso di duplice iscrizione della causa a ruolo, ove le due udienze di prima comparizione ed il giudice istruttore non vengano a coincidere e i due processi non vengano riuniti, l'unica iscrizione che dà luogo a un processo regolare è quella effettuata dall'attore per prima, in qanto solo rispetto a questa il meccanismo processuale consente una valida instaurazione del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, qualora non venga disposta la riunione e il procedimento iscritto per secondo prosegua fino alla sentenza in assenza dell'attore, erroneamente considerato non costituito, sono nulle l'attività processuale compiuta e la sentenza emanata.
Cass. civ. n. 9247/2002
La nota d'iscrizione a ruolo, di cui agli artt. 168 c.p.c. e 71 att. c.p.c., non ha il rilievo di una domanda di parte, o anche di una semplice istanza, ma assume il limitato valore di un atto interno, diretto a portare la causa, in ordine alla quale il rapporto tra le parti è già sorto per effetto dell'atto di citazione, a conoscenza del giudice. Pertanto, eventuali irregolarità e la stessa mancanza della nota non incidono sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo e della costituzione in giudizio delle parti.
Cass. civ. n. 10598/2001
Il mancato rinvenimento al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, comporta per il giudice l'obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione ed eventualmente l'attività ricostruttiva del contenuto dei medesimi a condizione tuttavia che gli atti e i documenti siano stati prodotti ritualmente in giudizio e che l'omesso inserimento di essi nel fascicolo non debba essere attribuito alla condotta volontaria della parte.
Cass. civ. n. 9077/2001
L'irritualità, consistente nella mancata sottoscrizione da parte del cancelliere dell'indice dei documenti allegati al fascicolo e prodotti all'atto della costituzione in giudizio, incidendo sul diritto di difesa, preclude alla parte la possibilità di utilizzare i documenti stessi come fonte di prova ed al giudice di esaminarli salvo che la controparte legittimata a far valere l'irritualità non ne abbia accettato, anche implicitamente, il deposito con il discuterne il valore ed infirmarne il contenuto.
Cass. civ. n. 4802/2001
La nota di iscrizione a ruolo è un atto che può esser compiuto o dall'attore o dal convenuto, se il primo non si è costituito (art. 168 c.p.c.), che deve contenere l'indicazione delle parti, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione (art. 71 disp. att. c.p.c.), ed è pertanto un atto organizzativo del lavoro giudiziario, interno all'ufficio, con la funzione di portare a conoscenza del giudice la causa che dovrà trattare. Quindi, non essendo equiparabile in nessun modo alla comparsa di risposta, se la nota è presentata dal convenuto, questi non ha alcun onere di eccepire con essa l'incompetenza territoriale.
Cass. civ. n. 15188/2000
Qualora, al momento della decisione, il giudice accerti che un documento, pur menzionato nell'indice del fascicolo, non si trova materialmente allegato agli atti, non ha l'obbligo di effettuare ulteriori ricerche, essendo onere di diligenza della parte verificare la presenza in atti della documentazione invocata a sostegno della propria posizione.
Cass. civ. n. 12/2000
Ai fini della regolare instaurazione del rapporto processuale rileva che la procura speciale risulti apposta sull'originale dell'atto introduttivo, giacché è sulla base del contenuto di questo che avviene l'iscrizione a ruolo della causa e, quindi, la formazione del fascicolo d'ufficio, ai sensi dell'art. 168 c.p.c. Ne consegue che, spettando al cancelliere, in adempimento del suo dovere di controllo, verificare la corrispondenza delle annotazioni contenute nella nota di iscrizione a ruolo con gli atti ed i documenti prodotti e, dunque, di rilevare l'eventuale mancato deposito della procura e di farne menzione nella nota e nell'indice del fascicolo d'ufficio, qualora nella nota di iscrizione a ruolo sia stato indicato il rilascio della procura a margine dell'atto introduttivo ed il cancelliere abbia vistato la nota stessa senza alcun'altra indicazione, deve reputarsi che l'originale dell'atto suddetto effettivamente contenesse la procura al momento della costituzione, in mancanza di elementi contrari emergenti dagli atti processuali, i quali non si possono ravvisare nella circostanza che la procura risulti invece mancante sulla copia di quell'atto inserita nel fascicolo d'ufficio.
Cass. civ. n. 12858/1999
L'accettazione da parte del cancelliere degli atti depositati dalla parte che si costituisce senza l'annotazione di alcun rilievo formale fa presumere la regolarità degli atti medesimi e quindi anche l'esistenza e la tempestività della procura se il contrario non risulti da altre emergenze processuali.
Cass. civ. n. 9314/1994
In caso di mancato rinvenimento del fascicolo di ufficio, il giudice, anche a prescindere da ogni istanza delle parti, deve concedere loro un termine per la ricostituzione dello stesso e l'omissione di tale provvedimento si traduce in un vizio della sentenza da farsi valere con l'impugnazione contro la stessa; con la conseguenza che, in ipotesi di ritrovamento del fascicolo in epoca successiva alla sentenza di appello (nella specie, non impugnata per cassazione sul punto della omessa ricostituzione), questa non è suscettibile di revocazione, tenuto conto, altresì, che l'art. 395, n. 3, c.p.c. fa esclusivamente riferimento al ritrovamento di documenti decisivi, non già degli atti di causa (contemplati, invece, nella diversa ipotesi di cui al n. 4 art. citato concernente il cosiddetto errore revocatorio).
Cass. civ. n. 5277/1983
La mancata formale ricostruzione (a mezzo di decreto del capo dell'ufficio giudiziario competente) del fascicolo d'ufficio andato smarrito non determina la nullità del procedimento, non essendo tale sanzione espressamente prevista all'uopo dalla legge, né costituendo il provvedimento formale, con ordine di ricostruzione, un dato imprescindibile del processo, ma restando all'attività dell'organo giudiziario e delle parti di ovviarvi, purché in soddisfazione delle esigenze anche istruttorie del procedimento. (Nella specie, in base all'enunciato principio, la Suprema Corte ha ritenuto pienamente valida una ricostruzione degli atti mancanti effettuata, ai fini istruttori, sulla base delle risultanze del registro generale (contenente l'iscrizione a ruolo della controversia) e degli atti di parte (contenenti originale della citazione, procura al difensore, copia della comparsa di risposta, con indicazione della procura al procuratore, nonché dei provvedimenti istruttori).