Cass. pen. n. 28018 del 14 febbraio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Concordato in appello – Provvedimento di rigetto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Ragioni.


Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'opposta opzione ermeneutica, secondo cui tale provvedimento è insuscettibile di verifica, non è giustificabile, in quanto il rigetto incide sul contenuto della sentenza, e determina inoltre disparità nel trattamento riservato ai motivi di ricorso formulabili avverso la sentenza reiettiva della richiesta di definizione concordata del giudizio rispetto a quelli che potrebbero essere proposti nei confronti della sentenza nel diverso caso in cui una tale richiesta non sia stata avanzata).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 31556 del 2022

Normativa correlata

Costituzione art. 24
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

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