14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 36638 del 6 settembre 2013
Testo massima n. 1
Il giudizio di complessità, ex art. 304, comma secondo c.p.p. – che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare – ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all’attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell’attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato. [ Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione adottata in sede di giudizio abbreviato, nel quale era stata disposta attività probatoria integrativa, ex art. 441 c.p.p., che aveva giustificato la complessità sulla scorta del numero elevato di testimoni da esaminare, del tempo necessario per la discussione finale, dei concomitanti impegni del giudice e del carico di lavoro dell’ufficio ].
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