14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10447 del 9 marzo 2009
Testo massima n. 1
Competente a disporre la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare [ nella specie a norma dell’art. 304, comma secondo, c.p.p. ], nelle more del giudizio di appello, dopo la trasmissione degli atti da parte del giudice di primo grado, è il giudice di secondo grado, anche se il decreto di citazione a giudizio non sia stato ancora emesso. [ Nella specie la Corte ha precisato anche che per “giudice competente” si intende sempre l’organo giudiziario, escluso ogni riferimento alle persone fisiche che siano eventualmente chiamate a comporre il collegio, anche nel caso in questione, relativo a sospensione per dibattimento particolarmente complesso, essendo riferibile il principio dell’immutabilità del giudice, che si riferisce anche alle persone fisiche dell’organo collegiale, soltanto alla deliberazione della sentenza ].
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