14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 42590 del 24 novembre 2001
Testo massima n. 1
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista dall’art. 304, comma 2, c.p.p., [ nella specie, per la particolare complessità del dibattimento ] può essere disposta solo in relazione ai reati espressamente indicati nell’art. 407, comma secondo, lett. a ], stesso codice, la cui previsione ha carattere tassativo e non può essere estesa a diverse, quantunque affini, figure criminose, dato il suo carattere eccezionale, che ne impone un’interpretazione restrittiva. [ Fattispecie relativa a contestazione dei reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, che la Corte ha ritenuto impropriamente equiparati a quelli previsti dagli artt. 73 e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ].
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