Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 28462 del 19 dicembre 2013

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 28462 del 19 dicembre 2013

Testo massima n. 1

Sebbene il termine entro il quale – a norma dell’art. 169, secondo comma, cod. proc. civ. – deve avvenire il deposito del fascicolo di parte, ritirato all’atto della rimessione della causa al collegio, sia perentorio [ come attesta l’uso dell’espressione “al più tardi”, che figura nel testo di detta disposizione ], la sua inosservanza produce effetti limitati alla decisione del giudice di prime cure, sicché il deposito del fascicolo nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali, sempre che i documenti contenuti nel fascicolo siano stati prodotti, nel giudizio di primo grado, nell’osservanza delle preclusioni probatorie risultanti dagli artt.165 e 166 cod. proc. civ.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze