Art. 169 – Codice di procedura civile – Ritiro dei fascicoli di parte
Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria [77 disp. att.]; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.
Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2005/2025
Nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169 della l.fall., una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto compensabile il credito vantato per canoni di locazione da una società in concordato con quello della banca verso la propria locatrice, discendente da contratti bancari e di finanziamento, individuando il momento genetico di debenza dei canoni, anche successivi all'ammissione alla procedura concorsuale, nella data - anteriore - di stipulazione del contratto di locazione).
Cass. civ. n. 34760/2024
Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, l'obbligo di disporre le ricerche all'estero sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di individuare la località ove l'imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività e in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l'accertamento di un esatto indirizzo.
Cass. civ. n. 23395/2024
In materia di trasporto, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, di cui all'art. 1693 c.c., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito (nel quale rientrano la forza maggiore e il fatto del terzo), che è integrato da un evento imprevedibile e assolutamente inevitabile - sulla base di una prudente valutazione da effettuarsi con la diligenza qualificata del vettore professionale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto -, e non può automaticamente farsi coincidere con una rapina, ove le circostanze di tempo e di luogo in cui quest'ultima si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la rapina subita dal sub-vettore inidonea ad integrare il caso fortuito ex art. 1693 c.c., in considerazione del fatto che era stata perpetrata nello stesso luogo e con le stesse modalità di altra precedentemente subita da un diverso sub-vettore, incaricato del trasporto di un'altra partita di merce da parte dello stesso vettore).
Cass. civ. n. 22772/2024
In tema di consecuzione tra procedure concorsuali, la prededuzione prevista dall'art. 182-quinquies l.fall. non si proietta al di là del soggetto a cui essa è stata riconosciuta nella procedura medesima, ancorché il piano concordatario eventualmente contempli o rifletta una correlazione, convenzionale o legale, con altro imprenditore, sicché essa non transita né circola in dipendenza del trasferimento del credito cui si connette, né perdura o persiste in caso di vicende modificative del lato passivo dell'obbligazione.
Cass. civ. n. 18019/2024
In tema di concordato preventivo, la parte rimasta insoddisfatta dal provvedimento reso ai sensi dell'art. 169-bis l.fall., anche in sede di reclamo, avente a oggetto la sorte dei contratti pendenti stipulati dall'imprenditore ammesso alla procedura, può far valere l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento o sospensione, come pure le questioni relative ai crediti che ne derivano, mediante una domanda giudiziale in sede ordinaria, atteso il carattere amministrativo e non giurisdizionale dell'oggetto del predetto provvedimento, che resta tale anche nell'ipotesi in cui il concordato sia stato omologato, non sussistendo in tale ipotesi alcuna preclusione da giudicato impeditiva della proponibilità dell'azione.
Cass. civ. n. 16315/2024
La notifica dell'atto introduttivo del giudizio presso il difensore di ufficio, a seguito dell'omesso ritiro da parte dell'imputato residente all'estero della raccomandata inviatagli ai sensi dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen., del perfezionamento di tale notificazione per compiuta giacenza, e della mancanza di un domicilio dichiarato o eletto nel territorio dello Stato, non consente di dichiarare l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis, cod. proc. pen., in difetto di elementi dai quali desumere che egli abbia avuto effettiva conoscenza del processo ovvero se ne sia volontariamente sottratto.
Cass. civ. n. 11464/2024
L'Amministrazione finanziaria, se è presentata istanza di rimborso di un credito IVA maturato nel corso di una procedura concorsuale e successivamente ceduto, può legittimamente opporre in compensazione al cessionario istante crediti erariali "omogenei", cioè maturati anch'essi dopo l'inizio della procedura concorsuale, non ostando alla compensazione gli effetti esdebitatori riconnessi alla chiusura della procedura medesima; in tal caso, peraltro, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire in giudizio la prova dell'esistenza dei crediti erariali opposti in compensazione, non essendo sufficiente la produzione di semplici estratti di ruolo.
Cass. civ. n. 6645/2024
Qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale.
Cass. civ. n. 3742/2024
In caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 c.c., tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell'art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all'art. 170 c.c.
Cass. civ. n. 3063/2024
È legittima la notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato detenuto all'estero effettuata mediante consegna al difensore domiciliatario anziché personalmente, in quanto, in tal caso, si applica la specifica disciplina prevista dall'art. 169 cod. proc. pen., che ha natura derogatoria rispetto a quella di cui all'art. 156 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 36270/2023
Poiché, ai fini del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, rivesta un'autonoma rilevanza giuridica come atto illecito ex art 2043 c.c., in caso di perdita delle cose trasportate deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario di esse (sia questi il mittente o un terzo) per inadempimento dell'obbligazione accessoria della custodia, che non è configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto.
Cass. civ. n. 2964/2023
La procedura di collaborazione volontaria (cd. "voluntary disclosure") - introdotta dall'art. 1 della l. n. 186 del 2014, mediante l'inserimento, nel testo del d.l. n. 167 del 1990, conv. con mod. dalla l. n. 227 del 1990, degli artt. 5-quater e septies - quantunque si perfezioni nelle forme dell'accertamento con adesione mediante versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, costituisce istituto autonomo e diversamente conformato dal primo, in quanto non presuppone una contestazione dell'Amministrazione; non ha scopo deflattivo; si concretizza nell'esposizione volontaria al Fisco, da parte del contribuente, della propria situazione debitoria, con instaurazione del contraddittorio soltanto eventuale; presenta peculiari modalità di versamento delle somme dovute.
Cass. civ. n. 29309/2017
La perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c.. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso, ha affermato che quando la parte che aveva omesso di ridepositare il fascicolo in una con la comparsa conclusionale in primo grado, produce in appello il detto fascicolo in cui i documenti erano stati prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie previste in primo grado, compie un'attività che, riguardo alla reintroduzione nel processo dei documenti, non può in alcun modo considerarsi come di introduzione di nuove prove).
Cass. civ. n. 10224/2017
In virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti; ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione. (Nella specie, dopo il ritiro del fascicolo da parte del c.t.u., l'appellante non ne aveva dedotto l'incolpevole mancanza all'udienza di precisazione delle conclusioni, come era suo onere ai fini dell'esercizio della facoltà del relativo ritiro ex art. 169, comma 2, c.p.c. e dell'assolvimento del successivo onere di sua restituzione unitamente alla comparsa conclusionale, con conseguente preclusione del rilievo officioso di detta mancanza ai fini della ricostruzione del fascicolo).
Cass. civ. n. 10741/2015
Il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti.
Cass. civ. n. 28462/2013
Sebbene il termine entro il quale - a norma dell'art. 169, secondo comma, cod. proc. civ. - deve avvenire il deposito del fascicolo di parte, ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, sia perentorio (come attesta l'uso dell'espressione "al più tardi", che figura nel testo di detta disposizione), la sua inosservanza produce effetti limitati alla decisione del giudice di prime cure, sicché il deposito del fascicolo nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali, sempre che i documenti contenuti nel fascicolo siano stati prodotti, nel giudizio di primo grado, nell'osservanza delle preclusioni probatorie risultanti dagli artt.165 e 166 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 22972/2013
In tema di prova documentale, il mancato reperimento nel fascicolo di ufficio, al momento della discussione della causa, di documenti che risultano essere stati ritualmente prodotti nel fascicolo di parte - come da attestazione della competente cancelleria - senza che la parte che li ha prodotti abbia manifestato la volontà di non avvalersene, comporta l'obbligo per il giudice - in base al disposto dell'art. 183, comma quarto, c.p.c. - di disporne la ricerca in cancelleria e in caso di esito negativo di autorizzare la ricostruzione del loro contenuto.
Cass. civ. n. 21733/2010
L'istanza di ricostruzione del fascicolo di parte, che non si rinvenga nel fascicolo d'ufficio, non può essere genericamente formulata ma deve contenere la rappresentazione credibile dell'involontarietà dell'omissione essendo altrimenti, il giudice tenuto a decidere sulla base degli atti e documenti rinvenuti al momento dell'assunzione della deliberazione giudiziale, dovendosi presumere volontario, in virtù del principio dispositivo, il mancato riferimento del predetto fascicolo al momento della decisione.
Cass. civ. n. 5681/2006
Nel giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato (o tardivo) deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 co. 2 c.p.c. comporta che la decisione deve essere assunta dal giudice prescindendo dai documenti contenuti nel fascicolo, ferma restando la possibilità della loro produzione nel giudizio di appello, trattandosi di documenti già prodotti in primo grado, senza che sia configurabile la nullità del procedimento o altra conseguenza pregiudizievole.
Cass. civ. n. 791/1987
Nel vigente ordinamento processuale non è consentito al giudice in sede di discussione della causa autorizzare il successivo deposito degli atti e fascicoli di parte, compresa la comparsa conclusionale, in un termine all'uopo fissato.
Cass. civ. n. 459/1986
Ai sensi degli artt. 72 e 74 disp. att. c.p.c., è onere della parte depositare in giudizio il proprio fascicolo con gli atti ed i documenti di causa che pretende siano utilizzati come fonte di prova. Ne consegue che, in caso di mancato deposito del fascicolo stesso, il giudice non può rimettere la causa sul ruolo, per il relativo adempimento, ma deve pronunciare nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello d'ufficio.
Cass. civ. n. 3921/1983
In difetto di un'espressa previsione di legge, l'incolpevole smarrimento del fascicolo di parte non è causa di nullità del procedimento, essendo, peraltro, consentito alla parte che lamenti tale circostanza di adempiere i propri oneri di esibizione mediante la ricostruzione del fascicolo stesso ovvero di sostituire i documenti mancanti mediante produzione di copie, senza che vi osti, in appello, il divieto di nuove produzioni, il quale non riguarda documenti già formati e precostituiti.
Cass. civ. n. 3466/1982
Nel giudizio di primo grado, l'inosservanza dell'obbligo della restituzione del fascicolo di parte, in precedenza ritirato, secondo la previsione dell'art. 169, secondo comma, c.p.c., non comporta improcedibilità dell'azione, ma implica soltanto che la decisione deve essere presa a prescindere dai documenti contenuti in detto fascicolo, in relazione all'implicita volontà dell'interessato di non avvalersene in quel grado del procedimento, salva restando la possibilità di produrre i documenti medesimi nel giudizio d'appello.
Cass. civ. n. 2580/1975
L'obbligo delle parti di depositare il proprio fascicolo prima dell'udienza di discussione, dopo il ritiro di esso in sede di rimessione della causa al collegio — obbligo che comprende quello di includere nel fascicolo i documenti in precedenza prodotti — deve essere collegato, ai fini della individuazione della sanzione connessa alla sua inosservanza, al principio della disponibilità delle prove, di cui all'art. 115 c.p.c. Pertanto, poiché la parte che produce un documento intende, in tesi generale, servirsi di esso a sostegno delle sue tesi, il mancato nuovo deposito del documento, dopo il suo ritiro, evidenzia solo la scelta, operata dalla parte, di non più servirsi di esso ai fini della difesa. Questo comporta che non è dato al giudice il potere di costringere una parte a ridepositare un documento in precedenza prodotto e poi ritirato, dovendo egli decidere la causa in base solo alle prove che siano sottoposte al suo esame in sede di decisione, tanto più che ciascuna parte può, a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c., farsi rilasciare dal cancelliere, durante il corso dell'istruzione, copia dei documenti prodotti ex adverso.
Cass. civ. n. 3832/1974
La mancata restituzione del fascicolo di parte nel termine di quattro giorni prima dell'udienza di discussione determina l'improcedibilità dell'appello, indipendentemente dalla possibilità da parte del giudice di decidere la causa in base al fascicolo di ufficio.
Cass. civ. n. 2281/1973
Il quarto comma dell'art. 155 c.p.c. diretto a prolungare la durata del termine che scade in giorno festivo, riguarda i termini a decorrenza successiva e non quelli che si computano a ritroso. Pertanto esso non è applicabile al termine fissato per la restituzione, nel procedimento d'appello, del fascicolo che l'appellante abbia ritirato, in quanto ne deriverebbe una abbreviazione del termine stesso a danno dell'appellato, nel cui interesse esso è stabilito.
Cass. civ. n. 3624/1972
Poiché all'atto della rimessione della causa al collegio le parti sono libere di ritirare i propri fascicoli, senza che sia prescritta la documentazione del detto ritiro, la mancanza dei fascicoli medesimi, in sede di udienza di discussione, deve attribuirsi — nel difetto di denuncia di altri eventi — all'avvenuto ritiro e all'omessa restituzione di essi.
Cass. civ. n. 257/1969
La certificazione del cancelliere fa presumere, alla stregua del sistema normativo vigente (art. 74 disp. att. c.p.c.), il regolare deposito di tutti i documenti indicati al momento della costituzione e contro tale risultanza non è sufficiente prova il fatto che il fascicolo della parte non sia in atti.
Cass. civ. n. 4039/1968
L'annotazione dalla quale risulta che la comparsa conclusionale sia stata tardivamente depositata non vale a dimostrare che anche il fascicolo ritirato dalla parte all'atto della rimessione della causa al collegio sia stato tardivamente restituito giacché la restituzione del fascicolo e la produzione della comparsa conclusionale costituiscono due adempimenti diversi e non necessariamente concomitanti, potendo essere eseguiti distintamente e, addirittura, esservi l'uno senza l'altro.