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Articolo 169 Codice di procedura civile — Ritiro dei fascicoli di parte

Articolo 169 Codice di procedura civile — Ritiro dei fascicoli di parte

Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l’autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria [ 77 disp. att. ]; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 29309/2017

La perentorietà del termine entro il quale, a norma dell’art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all’atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell’art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come “nuovi”, in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell’osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c.. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso, ha affermato che quando la parte che aveva omesso di ridepositare il fascicolo in una con la comparsa conclusionale in primo grado, produce in appello il detto fascicolo in cui i documenti erano stati prodotti nell’osservanza delle preclusioni probatorie previste in primo grado, compie un’attività che, riguardo alla reintroduzione nel processo dei documenti, non può in alcun modo considerarsi come di introduzione di nuove prove).

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Cass. civ. n. 10224/2017

In virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti; ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l’involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione. (Nella specie, dopo il ritiro del fascicolo da parte del c.t.u., l’appellante non ne aveva dedotto l’incolpevole mancanza all’udienza di precisazione delle conclusioni, come era suo onere ai fini dell’esercizio della facoltà del relativo ritiro ex art. 169, comma 2, c.p.c. e dell’assolvimento del successivo onere di sua restituzione unitamente alla comparsa conclusionale, con conseguente preclusione del rilievo officioso di detta mancanza ai fini della ricostruzione del fascicolo).

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Cass. civ. n. 10741/2015

Il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest’ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti.

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Cass. civ. n. 28462/2013

Sebbene il termine entro il quale – a norma dell’art. 169, secondo comma, cod. proc. civ. – deve avvenire il deposito del fascicolo di parte, ritirato all’atto della rimessione della causa al collegio, sia perentorio (come attesta l’uso dell’espressione “al più tardi”, che figura nel testo di detta disposizione), la sua inosservanza produce effetti limitati alla decisione del giudice di prime cure, sicché il deposito del fascicolo nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali, sempre che i documenti contenuti nel fascicolo siano stati prodotti, nel giudizio di primo grado, nell’osservanza delle preclusioni probatorie risultanti dagli artt.165 e 166 cod. proc. civ.

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Cass. civ. n. 22972/2013

In tema di prova documentale, il mancato reperimento nel fascicolo di ufficio, al momento della discussione della causa, di documenti che risultano essere stati ritualmente prodotti nel fascicolo di parte – come da attestazione della competente cancelleria – senza che la parte che li ha prodotti abbia manifestato la volontà di non avvalersene, comporta l’obbligo per il giudice – in base al disposto dell’art. 183, comma quarto, c.p.c. – di disporne la ricerca in cancelleria e in caso di esito negativo di autorizzare la ricostruzione del loro contenuto.

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Cass. civ. n. 21733/2010

L’istanza di ricostruzione del fascicolo di parte, che non si rinvenga nel fascicolo d’ufficio, non può essere genericamente formulata ma deve contenere la rappresentazione credibile dell’involontarietà dell’omissione essendo altrimenti, il giudice tenuto a decidere sulla base degli atti e documenti rinvenuti al momento dell’assunzione della deliberazione giudiziale, dovendosi presumere volontario, in virtù del principio dispositivo, il mancato riferimento del predetto fascicolo al momento della decisione.

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Cass. civ. n. 5681/2006

Nel giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato (o tardivo) deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all’art. 169 co. 2 c.p.c. comporta che la decisione deve essere assunta dal giudice prescindendo dai documenti contenuti nel fascicolo, ferma restando la possibilità della loro produzione nel giudizio di appello, trattandosi di documenti già prodotti in primo grado, senza che sia configurabile la nullità del procedimento o altra conseguenza pregiudizievole.

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Cass. civ. n. 791/1987

Nel vigente ordinamento processuale non è consentito al giudice in sede di discussione della causa autorizzare il successivo deposito degli atti e fascicoli di parte, compresa la comparsa conclusionale, in un termine all’uopo fissato.

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Cass. civ. n. 459/1986

Ai sensi degli artt. 72 e 74 disp. att. c.p.c., è onere della parte depositare in giudizio il proprio fascicolo con gli atti ed i documenti di causa che pretende siano utilizzati come fonte di prova. Ne consegue che, in caso di mancato deposito del fascicolo stesso, il giudice non può rimettere la causa sul ruolo, per il relativo adempimento, ma deve pronunciare nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell’altra parte ed in quello d’ufficio.

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Cass. civ. n. 3921/1983

In difetto di un’espressa previsione di legge, l’incolpevole smarrimento del fascicolo di parte non è causa di nullità del procedimento, essendo, peraltro, consentito alla parte che lamenti tale circostanza di adempiere i propri oneri di esibizione mediante la ricostruzione del fascicolo stesso ovvero di sostituire i documenti mancanti mediante produzione di copie, senza che vi osti, in appello, il divieto di nuove produzioni, il quale non riguarda documenti già formati e precostituiti.

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Cass. civ. n. 3466/1982

Nel giudizio di primo grado, l’inosservanza dell’obbligo della restituzione del fascicolo di parte, in precedenza ritirato, secondo la previsione dell’art. 169, secondo comma, c.p.c., non comporta improcedibilità dell’azione, ma implica soltanto che la decisione deve essere presa a prescindere dai documenti contenuti in detto fascicolo, in relazione all’implicita volontà dell’interessato di non avvalersene in quel grado del procedimento, salva restando la possibilità di produrre i documenti medesimi nel giudizio d’appello.

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Cass. civ. n. 2580/1975

L’obbligo delle parti di depositare il proprio fascicolo prima dell’udienza di discussione, dopo il ritiro di esso in sede di rimessione della causa al collegio — obbligo che comprende quello di includere nel fascicolo i documenti in precedenza prodotti — deve essere collegato, ai fini della individuazione della sanzione connessa alla sua inosservanza, al principio della disponibilità delle prove, di cui all’art. 115 c.p.c. Pertanto, poiché la parte che produce un documento intende, in tesi generale, servirsi di esso a sostegno delle sue tesi, il mancato nuovo deposito del documento, dopo il suo ritiro, evidenzia solo la scelta, operata dalla parte, di non più servirsi di esso ai fini della difesa. Questo comporta che non è dato al giudice il potere di costringere una parte a ridepositare un documento in precedenza prodotto e poi ritirato, dovendo egli decidere la causa in base solo alle prove che siano sottoposte al suo esame in sede di decisione, tanto più che ciascuna parte può, a norma dell’art. 76 disp. att. c.p.c., farsi rilasciare dal cancelliere, durante il corso dell’istruzione, copia dei documenti prodotti ex adverso.

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