Cass. civ. n. 22972 del 9 ottobre 2013
Testo massima n. 1
In tema di prova documentale, il mancato reperimento nel fascicolo di ufficio, al momento della discussione della causa, di documenti che risultano essere stati ritualmente prodotti nel fascicolo di parte - come da attestazione della competente cancelleria - senza che la parte che li ha prodotti abbia manifestato la volontà di non avvalersene, comporta l'obbligo per il giudice - in base al disposto dell'art. 183, comma quarto, c.p.c. - di disporne la ricerca in cancelleria e in caso di esito negativo di autorizzare la ricostruzione del loro contenuto.