Cass. civ. n. 8444 del 25 ottobre 1998

Testo massima n. 1


Negli uffici di conciliazione ai quali sono addetti più magistrati, la costituzione in giudizio delle parti nella udienza alla quale la causa sia stata rinviata d'ufficio, perché nel giorno indicato in citazione per la comparizione delle parti nessun giudice tiene udienza o l'udienza è tenuta da un magistrato diverso da quello designato, è tardiva, disponendo l'art. 56 delle disp. att. c.p.c. che la causa è rinviata d'ufficio alla prima udienza del magistrato designato «dopo la costituzione delle parti». In tal caso, qualora il convenuto si costituisca in giudizio esclusivamente per eccepire la tardiva iscrizione al ruolo senza accettare il contraddittorio nel merito, il giudice non può dichiarare la nullità del procedimento, ma deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo, come sancito dal comma 1 dell'art. 171 e dal comma 1 dell'art. 307 c.p.c.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE