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Articolo 171 Codice di procedura civile — Ritardata costituzione delle parti

Articolo 171 Codice di procedura civile — Ritardata costituzione delle parti

Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti [ 165, 166 c.p.c. ], si applicano le disposizioni dell’articolo 307, primo e secondo comma.

Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l’altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all’articolo 167.

La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace [ 290 c.p.c. ss. ] con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell’articolo 291 [ 59 disp. att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1058/2018

In tema di opposizione all’esecuzione, il termine per l’iscrizione della causa a ruolo nella fase di merito previsto dall’art. 616 c.p.c. è espressamente definito perentorio, con la conseguenza che l’omesso rispetto dello stesso determina l’improcedibilità dell’opposizione, anche ove la parte convenuta si sia tardivamente costituita.

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Cass. civ. n. 21184/2017

Nel caso in cui il giudizio introdotto con citazione non venga iscritto a ruolo da alcuna delle parti e venga successivamente riassunto tempestivamente da una di esse, a norma del disposto degli art. 171, comma 1, e 307, comma 1, c.p.c., le decadenze per il convenuto correlate al tempestivo deposito della comparsa di risposta a norma dell’art. 167 c.p.c. e, fra queste, quella dal diritto di chiamare in causa un terzo, non si possono ritenere verificate con riferimento al termine per la sua costituzione, che operava in relazione all’udienza indicata nell’originaria citazione introduttiva; pertanto, nel caso di riassunzione effettuata dal convenuto, le decadenze si correlano allo stesso atto di riassunzione di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c. e, nel caso di riassunzione effettuata dall’attore, al termine di cui all’art. 166 c.p.c., calcolato in relazione all’udienza indicata dallo stesso attore nella comparsa di riassunzione.

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Cass. civ. n. 8444/1998

Negli uffici di conciliazione ai quali sono addetti più magistrati, la costituzione in giudizio delle parti nella udienza alla quale la causa sia stata rinviata d’ufficio, perché nel giorno indicato in citazione per la comparizione delle parti nessun giudice tiene udienza o l’udienza è tenuta da un magistrato diverso da quello designato, è tardiva, disponendo l’art. 56 delle disp. att. c.p.c. che la causa è rinviata d’ufficio alla prima udienza del magistrato designato «dopo la costituzione delle parti». In tal caso, qualora il convenuto si costituisca in giudizio esclusivamente per eccepire la tardiva iscrizione al ruolo senza accettare il contraddittorio nel merito, il giudice non può dichiarare la nullità del procedimento, ma deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo, come sancito dal comma 1 dell’art. 171 e dal comma 1 dell’art. 307 c.p.c.

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Cass. civ. n. 10389/1995

L’omessa cancellazione della causa dal ruolo, in caso di tardiva costituzione dell’attore, è motivo di nullità, non di mera irregolarità, del procedimento che sia irritualmente proseguito nella contumacia del convenuto.
La nullità del giudizio di primo grado, che sia irritualmente proseguito, nella contumacia del convenuto, nonostante la tardiva costituzione dell’attore, impone al giudice d’appello di decidere il merito della causa, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti in primo grado ed ammissione del convenuto al compimento delle attività che gli erano state impedite in conseguenza della nullità.

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Cass. civ. n. 7855/1994

Le disposizioni degli artt. 171 e 307, commi 1 e 2, c.p.c., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo la costituzione del rapporto processuale.

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Cass. civ. n. 6298/1994

In tema di termini assegnati alle parti per la loro costituzione in giudizio, qualora il giudizio di primo grado sia proseguito fino alla sentenza, su istanza dell’attore che, in contumacia del convenuto, siasi tardivamente costituito, il giudice di appello cui sia denunciato il vizio derivato da tale tardività, non può limitarsi a dichiarare la nullità degli atti processuali e della sentenza medesima, ma deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo, a causa di detto vizio, incombendo, poi, a chi ha interesse riassumere il giudizio davanti al giudice di primo grado entro il termine stabilito dalla legge e decorrente dal provvedimento di cancellazione emesso dal giudice di appello.

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Cass. civ. n. 9684/1992

Qualora contro il decreto ingiuntivo sia stata proposta opposizione, la mancata tempestiva costituzione di entrambe le parti non realizza l’ipotesi prevista in via generale dall’art. 171 c.p.c. (secondo il quale il processo non si estingue e ne è consentita la riassunzione), perché il giudizio di opposizione, pur costituendo un ordinario processo di cognizione, è tuttavia sottoposto alla duplice condizione di procedibilità derivante dalla tempestiva proposizione dell’opposizione e dalla costituzione in giudizio dell’opponente, con la conseguenza che incombe all’opponente l’onere di coltivare senza remore il giudizio di opposizione per evitare la declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo.

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